circolare n. 54-2025 Nuovo bonus mamme 2025: istruzioni operative
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Circolare n. 54-2025
Oggetto: Nuovo bonus mamme 2025: istruzioni operative
Con la circolare n. 139/2025, l’INPS ha fornito le istruzioni operative sul nuovo bonus mamme 2025, introdotto dall’art.6 del D.L. n.95/2025.
Il nuovo bonus mamme è un sostegno temporaneo, destinato alle lavoratrici che nel 2025 risultino madri di almeno due figli, e che percepiscano un reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro annui.
La prestazione consiste in una integrazione al reddito di 40 euro mensili per ogni mese (o frazione di mese) di effettiva attività lavorativa, dipendente o autonoma, nel corso dell’anno 2025.
Destinatari e requisiti di accesso
Possono richiedere il bonus:
- le lavoratrici dipendenti, pubbliche o private, escluse le lavoratrici domestiche,
- le lavoratrici autonome iscritte alle gestioni previdenziali obbligatorie (comprese le casse professionali e la Gestione separata),
a condizione che, alla data del 1° gennaio 2025, o entro il 31 dicembre 2025, abbiano almeno due figli (naturali, adottivi o in affidamento preadottivo) e:
- per le madri con due figli, il più piccolo deve avere meno di 10 anni;
- per le madri con tre o più figli, il più piccolo deve avere meno di 18 anni.
Il diritto decorre dal mese in cui si perfezionano i requisiti familiari e si estingue al compimento del limite d’età previsto per il figlio minore.
Sono esclusi i periodi di sospensione del rapporto di lavoro, mentre per le lavoratrici autonome il bonus spetta per i mesi di iscrizione alla gestione previdenziale di riferimento. Le lavoratrici titolari di cariche sociali o non iscritte all’assicurazione generale obbligatoria non possono accedere al beneficio.
| N.B. Per le madri con tre o più figli, il beneficio non è riconosciuto nei mesi in cui è in essere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, poiché in tali casi continua ad applicarsi l’esonero totale dei contributi previdenziali introdotto dalla legge di Bilancio 2024. | 
Casi particolari
Il bonus non spetta per i periodi di sospensione della responsabilità genitoriale, o fino al compimento del decimo anno di età del secondo figlio o del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo nel caso di tre o più figli.
Se tale requisito si perfeziona in un momento successivo al 1° gennaio 2025, il nuovo bonus mamme spetta a partire dal mese in cui si perfeziona il requisito. In particolare, nel caso di nascita del secondo o successivo figlio nel corso dell’anno 2025, il requisito si cristallizza nel mese di nascita, non producendo alcuna decadenza dal diritto l’eventuale decesso del bambino o l’affidamento esclusivo di uno o più figli al padre. Al fine della sussistenza del requisito non rilevano i figli per i quali è cessata la responsabilità genitoriale.
Rientrano nell’ambito di applicazione del nuovo bonus mamme anche i rapporti di lavoro intermittente, nonché quelli a scopo di somministrazione ma sono escluse dalla platea delle beneficiarie del bonus le titolari di cariche sociali e le imprenditrici non iscritte all’Assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima.
Nel caso di trasformazione di un rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato con riferimento ad una lavoratrice madre di tre figli, il diritto al nuovo bonus mamme cessa a decorrere dal mese di trasformazione del rapporto di lavoro. I rapporti di apprendistato rientrano nei contratti di lavoro a tempo indeterminato, poiché gli stessi, come previsto dall’41, comma 1, del D.Lgs 15 giugno 2015, n. 81 devono considerarsi contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.
Importo e modalità di erogazione
L’importo del bonus è pari a 40 euro mensili, non imponibili ai fini fiscali e contributivi. Il pagamento avverrà in unica soluzione nel mese di dicembre 2025, per le mensilità maturate da gennaio a novembre, oppure entro febbraio 2026 se la domanda è presentata in tempo non utile per la liquidazione di dicembre. In totale, l’importo massimo riconoscibile è di 480 euro annui (12 mensilità), ma l’importo effettivo sarà calcolato in base ai mesi di attività lavorativa svolta nel corso dell’anno.
Presentazione delle domande
Il nuovo bonus mamme è erogato direttamente dall’INPS a seguito di presentazione della domanda. Pertanto, le lavoratrici interessate devono presentare richiesta all’INPS entro 40 giorni dalla pubblicazione della circolare n. 139/2025, ovvero entro il 7 dicembre 2025. Le lavoratrici per le quali i requisiti si perfezionano successivamente a tale data, possono presentare la domanda entro il 31 gennaio 2026.
Il servizio per la presentazione della domanda sarà accessibile attraverso i seguenti tre canali:
- Portale INPS, accedendo con SPID, CIE o CNS;
- Contact Center Multicanale, ai numeri 803.164 (da rete fissa) o 06 164.164 (da mobile);
- Patronati, che offrono assistenza nella compilazione.
Nella domanda, la richiedente deve dichiarare:
- il numero e l’età dei figli, specificando i dati anagrafici e il codice fiscale (o, se mancante, la documentazione anagrafica equivalente);
- la tipologia di attività lavorativa (dipendente o autonoma);
- l’assenza di rapporti a tempo indeterminato nei mesi di richiesta (per le madri con tre o più figli);
- un reddito da Lavoro, nel periodo d’imposta 2025, non superiore a 40.000 euro annui;
- la modalità di pagamento prescelta (IBAN o bonifico domiciliato).
Le informazioni saranno oggetto di verifiche da parte dell’Istituto, in caso di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dal DPR N.445/2000, con la revoca del beneficio e il recupero delle somme indebitamente percepite.
Successivamente alla presentazione della domanda è possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento, ove necessario.
Regime fiscale e trattamento ai fini ISEE
l nuovo bonus mamme è esente da imposte e contributi e non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini fiscali (ai sensi dell’articolo 8 del TUIR)
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Inoltre, la prestazione non rileva ai fini ISEE, in quanto considerata un sostegno di natura assistenziale finalizzato al rafforzamento delle politiche familiari.
Distinti saluti.
Bergamo, 31 ottobre 2025
Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio

