circolare n. 54-2025 Nuovo bonus mamme 2025: istruzioni operative
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Circolare n. 54-2025
Oggetto: Nuovo bonus mamme 2025: istruzioni operative
Con la circolare n. 139/2025, l’INPS ha fornito le istruzioni operative sul nuovo bonus mamme 2025, introdotto dall’art.6 del D.L. n.95/2025.
Il nuovo bonus mamme è un sostegno temporaneo, destinato alle lavoratrici che nel 2025 risultino madri di almeno due figli, e che percepiscano un reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro annui.
La prestazione consiste in una integrazione al reddito di 40 euro mensili per ogni mese (o frazione di mese) di effettiva attività lavorativa, dipendente o autonoma, nel corso dell’anno 2025.
Destinatari e requisiti di accesso
Possono richiedere il bonus:
- le lavoratrici dipendenti, pubbliche o private, escluse le lavoratrici domestiche,
- le lavoratrici autonome iscritte alle gestioni previdenziali obbligatorie (comprese le casse professionali e la Gestione separata),
a condizione che, alla data del 1° gennaio 2025, o entro il 31 dicembre 2025, abbiano almeno due figli (naturali, adottivi o in affidamento preadottivo) e:
- per le madri con due figli, il più piccolo deve avere meno di 10 anni;
- per le madri con tre o più figli, il più piccolo deve avere meno di 18 anni.
Il diritto decorre dal mese in cui si perfezionano i requisiti familiari e si estingue al compimento del limite d’età previsto per il figlio minore.
Sono esclusi i periodi di sospensione del rapporto di lavoro, mentre per le lavoratrici autonome il bonus spetta per i mesi di iscrizione alla gestione previdenziale di riferimento. Le lavoratrici titolari di cariche sociali o non iscritte all’assicurazione generale obbligatoria non possono accedere al beneficio.
| N.B. Per le madri con tre o più figli, il beneficio non è riconosciuto nei mesi in cui è in essere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, poiché in tali casi continua ad applicarsi l’esonero totale dei contributi previdenziali introdotto dalla legge di Bilancio 2024. |
Casi particolari
Il bonus non spetta per i periodi di sospensione della responsabilità genitoriale, o fino al compimento del decimo anno di età del secondo figlio o del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo nel caso di tre o più figli.
Se tale requisito si perfeziona in un momento successivo al 1° gennaio 2025, il nuovo bonus mamme spetta a partire dal mese in cui si perfeziona il requisito. In particolare, nel caso di nascita del secondo o successivo figlio nel corso dell’anno 2025, il requisito si cristallizza nel mese di nascita, non producendo alcuna decadenza dal diritto l’eventuale decesso del bambino o l’affidamento esclusivo di uno o più figli al padre. Al fine della sussistenza del requisito non rilevano i figli per i quali è cessata la responsabilità genitoriale.
Rientrano nell’ambito di applicazione del nuovo bonus mamme anche i rapporti di lavoro intermittente, nonché quelli a scopo di somministrazione ma sono escluse dalla platea delle beneficiarie del bonus le titolari di cariche sociali e le imprenditrici non iscritte all’Assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima.
Nel caso di trasformazione di un rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato con riferimento ad una lavoratrice madre di tre figli, il diritto al nuovo bonus mamme cessa a decorrere dal mese di trasformazione del rapporto di lavoro. I rapporti di apprendistato rientrano nei contratti di lavoro a tempo indeterminato, poiché gli stessi, come previsto dall’41, comma 1, del D.Lgs 15 giugno 2015, n. 81 devono considerarsi contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.
Importo e modalità di erogazione
L’importo del bonus è pari a 40 euro mensili, non imponibili ai fini fiscali e contributivi. Il pagamento avverrà in unica soluzione nel mese di dicembre 2025, per le mensilità maturate da gennaio a novembre, oppure entro febbraio 2026 se la domanda è presentata in tempo non utile per la liquidazione di dicembre. In totale, l’importo massimo riconoscibile è di 480 euro annui (12 mensilità), ma l’importo effettivo sarà calcolato in base ai mesi di attività lavorativa svolta nel corso dell’anno.
Presentazione delle domande
Il nuovo bonus mamme è erogato direttamente dall’INPS a seguito di presentazione della domanda. Pertanto, le lavoratrici interessate devono presentare richiesta all’INPS entro 40 giorni dalla pubblicazione della circolare n. 139/2025, ovvero entro il 7 dicembre 2025. Le lavoratrici per le quali i requisiti si perfezionano successivamente a tale data, possono presentare la domanda entro il 31 gennaio 2026.
Il servizio per la presentazione della domanda sarà accessibile attraverso i seguenti tre canali:
- Portale INPS, accedendo con SPID, CIE o CNS;
- Contact Center Multicanale, ai numeri 803.164 (da rete fissa) o 06 164.164 (da mobile);
- Patronati, che offrono assistenza nella compilazione.
Nella domanda, la richiedente deve dichiarare:
- il numero e l’età dei figli, specificando i dati anagrafici e il codice fiscale (o, se mancante, la documentazione anagrafica equivalente);
- la tipologia di attività lavorativa (dipendente o autonoma);
- l’assenza di rapporti a tempo indeterminato nei mesi di richiesta (per le madri con tre o più figli);
- un reddito da Lavoro, nel periodo d’imposta 2025, non superiore a 40.000 euro annui;
- la modalità di pagamento prescelta (IBAN o bonifico domiciliato).
Le informazioni saranno oggetto di verifiche da parte dell’Istituto, in caso di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dal DPR N.445/2000, con la revoca del beneficio e il recupero delle somme indebitamente percepite.
Successivamente alla presentazione della domanda è possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento, ove necessario.
Regime fiscale e trattamento ai fini ISEE
l nuovo bonus mamme è esente da imposte e contributi e non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini fiscali (ai sensi dell’articolo 8 del TUIR)
Inoltre, la prestazione non rileva ai fini ISEE, in quanto considerata un sostegno di natura assistenziale finalizzato al rafforzamento delle politiche familiari.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
Bergamo, 31 ottobre 2025
Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio
