Congedo di paternità obbligatorio e facoltativo (Comma 134)

 Circolare 1/2021 del 01/10/2022

Fac-simile richiesta congedo paternità obbligatorio

 Fac-simile richiesta congedo paternità obbligatorio e facoltativo

Dichiarazione di rinuncia madre

 

Circolare n.1-2022                                                         

Oggetto: Congedo di paternità obbligatorio e facoltativo (Comma 134)

 

È stata pubblicata sul S.O. n. 49/L alla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 la Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 contenente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024″.

La Legge di Bilancio 2022 entra in vigore il 1° gennaio 2022.

Tra le varie novità previste, Vi comunichiamo che è stato prorogato anche per l’anno 2022 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, il quale ha diritto ad:

  • un congedo obbligatorio della durata di 10 giorni, da godere anche non continuativo;
  • un congedo facoltativo della durata di 1 giorno, da fruire in accordo con la madre ed in sostituzione di una corrispondenza giornata di congedo di maternità spettante a quest’ultima.

Entrambi possono essere fruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore (in caso di adozione e affidamento nazionale o internazionale).

 

Trattamento economico e normativo

Per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo del padre spetta un’indennità giornaliera a carico INPS, pari al 100% della retribuzione (intendendosi per tale la retribuzione media globale giornaliera, determinata con le stesse regole previste per il congedo di maternità/paternità);

L’indennità in esame è corrisposta dal datore di lavoro alla fine di ciascun periodo di paga, salvo successivo conguaglio con i contributi e le somme dovute all’Istituto previdenziali.

Inoltre, i giorni di congedo (sia obbligatori che facoltativo):

  • devono essere computate e indennizzate le sole giornate lavorative;
  • devono essere computate nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità e alle ferie;
  • non possono essere frazionati ad ore.

 

Modalità di utilizzo

Per usufruire del congedo (sia obbligatorio che facoltativo) il padre lavoratore è tenuto a comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni prescelti per astenersi dal lavoro, con almeno 15 giorni di preavviso. In sostituzione della forma scritta è possibile utilizzare, se presente, il sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.

In caso di richiesta del congedo facoltativo, il lavoratore deve allegare alla stessa una dichiarazione della madre da cui emerge che la stessa non intende fruire del congedo di maternità per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre, con conseguente riduzione del congedo medesimo. Tale comunicazione deve essere trasmessa, dal lavoratore, anche al datore del lavoro della madre.

 

Di seguito, si allegano fac-simile della richiesta da parte del padre lavoratore del:

  • congedo obbligatorio;
  • congedo obbligatorio e facoltativo con relativa rinuncia della madre.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

 

Cordiali saluti

 

Bergamo, 10 gennaio 2022                           

                

Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio