Rinnovo contrattuale Aziende Alimentari Artigiane

 Circolare 54/2021 del 20/12/2021

 

Circolare n.54-2021

Oggetto: Rinnovo contrattuale Aziende Alimentari Artigiane

Il giorno 6/12/2021, tra CONFARTIGIANAITO Alimentazione, CNA Alimentare, CASARTIGIANI, CLAAI e FLAI-CGIL, FAI-CISL e UILA-UIL, si è convenuto sul seguente verbale di accordo per il rinnovo del CCNL 19/11/2013 per i dipendenti dalle imprese artigiane e dalle imprese non artigiane che occupano fino a 15 dipendenti del settore Alimentare, e per i dipendenti delle imprese della Panificazione. La presente ipotesi di accordo decorre dall’1/1/2019 e scadrà il 31/12/2022.
Si comunica, che gli aumenti relativi alla mensilità di novembre 2021 verranno erogati come arretrati unitamente alle retribuzioni di dicembre 2021.

Le Parti hanno convenuto i seguenti incrementi per il settore Alimentari pari a 77,00 euro lordi per il livello 3°, con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali che saranno erogati con le seguenti decorrenze:
• 32 euro a partire dall’1/11/2021;
• 30 euro a partite dall’1/3/2022;
• 15 euro a partire dall’1/7/2022.

 

Una Tantum
Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo (6 dicembre 2021) verrà corrisposto un importo forfettario “Una tantum” pari ad euro 140 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. L’importo “Una tantum” verrà erogato in due tranche:

1. la prima pari ad euro 70 con la retribuzione del mese di febbraio 2022;
2. la seconda pari ad euro 70 con la retribuzione del mese di aprile 2022.

Per quanto riguarda gli apprendisti, l’importo dell’Una tantum viene erogata, con le suddette decorrenze, ma nella misura del 70%.
L’importo di “Una tantum” è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. L’Una tantum” è esclusa dalla base di calcolo del TFR
Secondo consolidata prassi negoziale tra le Parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di “Una tantum” fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione di novembre 2021.

Lo Studio rimane a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

Bergamo, 20/12/2021

rmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio