Versamento ritenute Irpef lavoratori dipendenti in caso di appalto

circolare n.12-2020

Allegato A

Allegato B

Circolare n. 12-2020

 

Oggetto: Versamento ritenute Irpef lavoratori dipendenti in caso di appalto

Si comunica che con la conversione del D.L. 124/2019 a opera della L. 157/2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020 sono entrati in vigore nuovi adempimenti fiscali a carico di appaltatori e committenti. Di seguito i principali aspetti operativi.

Decorrenza

Con la risoluzione n. 108/E/2019, l’Agenzia delle entrate ha specificato che i nuovi obblighi entrano in vigore dal 1° gennaio 2020 (con esclusione delle ritenute relative al mese di dicembre 2019 effettuate a gennaio 2020), motivo per il quale la reale entrata in vigore è relativa alle ritenute effettuate in gennaio, che si dovranno versare entro il 17 febbraio, in quanto il 16 ricade in una giornata domenicale.

Ambito di applicazione dell’obbligo

L’applicazione della norma interessa tutti i lavori in appalto che presentano le seguenti caratteristiche:

  • Committenti sostituti d’imposta
  • Esecuzione di un’opera o di un servizio
  • Importo complessivo annuo superiore a 200.000,00 euro (per sommatoria di tutti i contratti con il medesimo committente nell’anno di riferimento)
  • Con contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati
  • Prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente
  • Utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma

La norma si applica ai contratti che soddisfino tutti i punti sopra elencati

 

Gli obblighi in capo all’appaltatore

Gli appaltatori, affidatari e subappaltatori devono:

  • suddividere per ciascuna commessa le ore di lavoro dei singoli lavoratori interessati nell’opera o nel servizio endoaziendale;
  • effettuare le ritenute fiscale per ciascun lavoratore subordinato e/o autonomo, tenendo suddivisi gli importi a seconda dell’impegno nelle varie commesse mensili;
  • versare tramite delega di pagamento F24 le imposte in relazione a ciascun committente. A tal riguardo, l’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 109/E/2019, ha precisato che si dovrà indicare il codice identificativo “09” nella sezione anagrafica del modello F24, unitamente al codice fiscale del committente;
  • inviare al committente la delega di pagamento delle imposte entro 5 giorni dalla scadenza di versamento;
  • inviare al committente il Report Lavoratori (con relativo codice fiscale, il dettaglio delle ore lavorate, l’ammontare della retribuzione corrisposta collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali operate nei confronti dei singoli lavoratori, con indicazione separata di quelle relative alla prestazione affidata dal committente)

 

Possibilità di esclusione dall’obbligo

E’ possibile essere esclusi dai nuovi obblighi qualora le imprese appaltatrici o subappaltatrici, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello di ciascuna scadenza, possano far valere cumulativamente i seguenti requisiti:

  • risultino in attività da almeno 3 anni;
  • siano in regola con le dichiarazioni e abbiano eseguito, nel corso dell’ultimo triennio, complessivi versamenti per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi;
  • non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti o avvisi di addebito affidati alla riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’Irap, alle ritenute e ai contributi per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione o forme di rateazione non decadute.

Tale esclusione dovrà essere tuttavia certificata dall’ Agenzia delle entrate, tramite un Durf (Documento unico di regolarità fiscale) della durata di 4 mesi. Con provvedimento n. 54730 del 06/02/2020, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello, che alleghiamo alla presente, ed ha indicato la procedura per il rilascio dello stesso.

Il certificato di regolarità è messo a disposizione dell’impresa appaltatrice/subappaltatrice/affidataria o di un suo delegato presso un qualunque ufficio territoriale della Direzione provinciale dell’Agenzia  delle Entrate competente in base al domicilio fiscale dell’impressa.

Qualora ricorrano i presupposti, l’ufficio procede all’emissione del certificato, il quale:

  • è messo a disposizione a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese con riferimento all’ ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per la trasmissione dei modelli F24 al committente (pari a 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza);
  • ha validità di 4 mesi dalla data di rilascio.

Esempio: l’impresa appaltatrice che effettua i versamenti delle ritenute afferenti le retribuzioni di gennaio entro il 16 marzo deve richiedere la regolarità fiscale una volta terminato il mese di febbraio, dal momento che la stessa è rilasciata con riferimento all’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per la trasmissione dei modelli F24 al committente (21 marzo – pari a 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento). Il certificato è esente da imposta di bollo e da tributi speciali.

 

Sanzioni a carico del committente e blocco del pagamento delle fatture

Qualora il committente, alla data ultima di ricezione della documentazione (ossia, 5 giorni dopo quello di scadenza dei versamenti), non abbia ricevuto le deleghe di pagamento e tutte le informazioni relative ai lavoratori impiegati nelle opere e nei servizi commissionati o, dall’esame della documentazione prodotta, risulti un omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali, deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria fino a un massimo del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate. Contemporaneamente, entro i 90 giorni successivi, deve informare l’Agenzia delle entrate competente per territorio. In caso di inottemperanza degli adempimenti di cui sopra, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice, o affidataria o subappaltatrice per le violazioni degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute o di corretta esecuzione delle stesse, senza alcuna possibilità di compensazione, nonché del relativo versamento.

A tutt’oggi esistono diversi aspetti ancora da chiarire, tuttavia la norma è a tutti gli effetti in vigore.

Sarà nostra cura aggiornarvi in merito ad eventuali novità

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Bergamo, 11 febbraio 2020 

                                              

Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio