Autoliquidazione Inail 2018/2019: Istruzioni operative per le imprese cessate

Autoliquidazione Inail 2018/2019: Istruzioni operative per le imprese cessate

L’INAIL, con la Nota n. 2836 del 22 febbraio 2019, ha ritenuto opportuno chiarire quali sono le scadenze da rispettare per le aziende con cessazione attività rispettivamente:

  • a dicembre 2018;
  • a gennaio e febbraio 2019.

 Per le aziende, che hanno l’attività a dicembre 2018 o nei mesi precedenti, occorre effettuare l’autoliquidazione entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione stessa, in base ai tassi già comunicati per il 2018, non essendo dovuto il premio anticipato per il 2019.

Per le imprese che hanno cessato l’attività a gennaio e febbraio 2019 occorre calcolare la regolazione per l’anno 2018, applicando alle retribuzioni corrisposte nel 2018 i tassi già comunicati per tale anno, e calcolare il premio anticipato per il 2019 in base ai nuovi tassi, nonché alle basi di calcolo che saranno comunicate dall’INAIL entro il 31 marzo 2019.

Per queste imprese il termine per la presentazione delle dichiarazioni 2018 è stato differito al 16 maggio 2019

 

(INAIL, Nota n. 2836 del 22 febbraio 2019)