Nuove indicazioni per il riconoscimento della malattia (INPS circolare 92/2026)

 

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Circolare n. 42-2026

Oggetto: Nuove indicazioni per il riconoscimento della malattia

L’INPS, con circolare n. 92/2026, ha reso noto che, a partire dal 04/09/2026 la tutela per malattia sarà riconosciuta anche per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato medico, non solo in caso di visita domiciliare, ma anche in caso di visita ambulatoriale, a condizione che tale giorno non coincida con:

• sabato,
• domenica,
• festività infrasettimanali.

In queste giornate il lavoratore potrà avvalersi del servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica) e dovrà, pertanto, rivolgersi a tale servizio per ottenere la certificazione tempestiva, non potendo invocare l’impossibilità organizzativa del proprio medico curante.

Per beneficiare del riconoscimento del giorno precedente in caso di visita ambulatoriale, dovranno essere rispettati i seguenti requisiti:
• il medico dovrà compilare correttamente il campo “Dichiara di essere ammalato dal…”;
• il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato non dovrà essere un giorno festivo infrasettimanale;
• il giorno immediatamente precedente non dovrà cadere di sabato o di domenica.

Viene, dunque, superato il precedente orientamento che limitava questa possibilità alla sola visita domiciliare: fino all’emanazione della circolare 92/2026, l’INPS applicava le istruzioni dettate dalla circolare 147/1996, in base alla quale la prestazione previdenziale della malattia decorreva dalla data di rilascio del certificato medico (ossia il giorno in cui veniva effettuala la visita) e riconosceva come unica eccezione alla regola generale la possibilità di indennizzare anche il giorno precedente al rilascio del certificato medico esclusivamente in caso di visita domiciliare.

Questa novità introdotta dall’INPS è stata adottata a seguito della mutazione dell’attuale contesto sociosanitario italiano, nel quale la trasformazione del ruolo del medico di medicina generale e la progressiva diminuzione del numero di questi professionisti sul territorio, con conseguenti maggiori carichi di lavoro, hanno comportato la necessità di programmare gli accessi in ambulatorio per evitare sovraffollamenti nelle sale di attesa a tutela dei pazienti.
La modifica mira a garantire una tutela effettiva ed equa per i lavoratori in malattia, senza penalizzarli per responsabilità che non sono loro imputabili, e ad uniformare il trattamento su tutto il territorio nazionale, anche nei casi in cui il medico curante non sia in grado di visitare il paziente a domicilio o di riceverlo in studio entro il giorno successivo alla chiamata.

Per meglio comprendere la portata della modifica introdotta dall’INPS, si riportano alcuni esempi.

Esempio 1
Lunedì 07/09/2026 un lavoratore si ammala e si assenta dal lavoro.
Martedì 08/09/2026 il lavoratore effettua una visita ambulatoriale presso il proprio medico curante. Il medico rilascia un certificato con prognosi di 5 giorni (fino a sabato 12/09/2026), indicando nel campo della dichiarazione: “Dichiara di essere ammalato dal 07/09/2026”.
La tutela previdenziale della malattia decorrerà regolarmente dal 07/09/2026, pertanto il lunedì sarà interamente giustificato e indennizzato come giorno di malattia.

Esempio 2
La malattia inizia il lunedì festivo e il lavoratore si reca in ambulatorio solo il martedì: la malattia previdenziale decorrerà ufficialmente da martedì (giorno di rilascio del certificato).
Il lunedì festivo precedente sarà considerato “non documentato” ai fini della malattia e non sarà indennizzato dall’INPS: i tre giorni di carenza (interamente a carico del datore di lavoro) inizieranno a decorrere da martedì (martedì, mercoledì, giovedì) mentre l’indennizzo economico dell’INPS partirà da venerdì.

Esempio 3
Lavoratore già in malattia con un certificato scaduto il venerdì, lunedì è un giorno festivo, il martedì viene rilasciato un certificato medico con decorrenza dal sabato precedente: ai sensi della Circolare Inps 147/1996, il periodo di malattia sarà comunque considerato unico (in continuazione) poiché l’interruzione (sabato, domenica e lunedì festivo) è composta solo da weekend e festività. Per quanto sopra:
– sabato e domenica resteranno giorni non indennizzati dall’Inps in quanto privi di certificazione medica;
– il lunedì (festivo) non verrà indennizzato come malattia, ma verrà retribuito dal datore di lavoro come festività infrasettimanale ai sensi del CCNL;
– il martedì riprenderà immediatamente l’indennizzo di malattia Inps (con le percentuali del 50% o 66,66% a seconda dei giorni già indennizzati nel primo periodo) senza dover scontare una nuova carenza.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Bergamo, 22 settembre 2026

 

Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio