Oggetto: Certificato di infortunio e ripresa del lavoro
Con la circolare n. 17/2026 l’INAIL ha fornito istruzioni per la gestione della certificazione medica di infortunio sul lavoro, ricordando che la stessa è inviata telematicamente all’INAIL da qualunque medico o struttura sanitaria competente al rilascio che presta la prima assistenza a un lavoratore mediante l’utilizzo del Modello 1SS “certificazione medica di infortunio lavorativo”, con cui il medico attesta lo stato di inabilità temporanea assoluta al lavoro dell’assicurato derivato da un infortunio lavorativo. Con la medesima modulistica sono inviate anche le certificazioni mediche successive e, infatti, sul modello si ritrovano le opzioni “primo”, “continuativo”, “definitivo”, “riammissione in temporanea”, ma tale classificazione soddisfa solo esigenze di carattere operativo, non incidendo sulla valenza giuridica del singolo certificato.
Nella certificazione, infatti, sin dal primo certificato devono essere comunque indicati la diagnosi, la prognosi di inabilità assoluta al lavoro e il relativo periodo, nonché l’eventuale presunzione di invalidità permanente. Per tali motivi, qualora al primo o ai successivi certificati non facciano seguito ulteriori formulazioni prognostiche, l’ultimo giorno di prognosi coincide con l’ultimo giorno di inabilità temporanea assoluta al lavoro, il che significa che l’ultima certificazione ricevuta dall’INAIL constatante l’esito definitivo della lesione e la conclusione della prognosi consente all’Istituto di comunicare immediatamente all’infortunato la data della cessazione dell’indennità per inabilità temporanea e se siano o no prevedibili conseguenze di carattere permanente indennizzabili. Sulla base di tali ragionamenti la circolare precisa, pertanto, che il lavoratore può riprendere l’attività lavorativa al termine del periodo di prognosi presente nell’ultimo certificato ricevuto dall’INAIL, senza che sia più necessario produrre alcuna ulteriore certificazione medica c.d. “definitiva”.
In ogni caso, su richiesta dei lavoratori infortunati, in prossimità della scadenza della prognosi, o dello stesso Istituto per accertamenti medico-legali, l’INAIL rilascia il certificato medico – legale (continuativo e/o definitivo), con la conseguenza che il certificato constatante la chiusura del periodo di assenza dal lavoro può essere l’ultimo dei certificati pervenuti all’INAIL ovvero il c.d. “definitivo”, se redatto.
Per valutare lo stato di salute dei lavoratori ed avere il giudizio di idoneità alla mansione specifica può essere attivata la sorveglianza sanitaria del medico competente.
Il lavoratore assente per infortunio che voglia riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal medico può, invece, essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico (di qualunque medico), che modifica, anticipandone il termine, la durata della prognosi originariamente indicata.
Le medesime istruzioni valgono anche in caso di malattia professionale.
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi eventuale informazione.
Bergamo, 11 giugno 2026
Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio
