Elevazione congedi parentali (comma 219)

 

Circolare n.13-2026 Elevazione congedi parentali (comma 219)

Circolare n. 13-2026

Oggetto: Elevazione congedi parentali (comma 219)

L’articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (di seguito, legge di Bilancio 2026), modifica gli articoli 32, 34 e 36 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (di seguito, TU), aumentando l’arco temporale di fruizione del congedo parentale dei genitori lavoratori dipendenti da 12 anni a 14 anni.
Pertanto, in caso di evento nascita, il congedo parentale può essere fruito entro i primi quattrodici anni di vita del figlio, a decorrere dalla fine del periodo di congedo di maternità per la lavoratrice dipendente madre e dalla data di nascita per il lavoratore dipendente padre.
In caso di adozione o di affidamento/collocamento, il congedo parentale può essere fruito entro quattordici anni dall’ingresso in famiglia del minore, ma non oltre il raggiungimento della maggiore età.
La legge di Bilancio 2026 modifica esclusivamente le disposizioni normative relative ai genitori lavoratori dipendenti.

Ne consegue che per i genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata il limite temporale di fruizione del congedo parentale rimane fissato ai primi dodici anni di vita del figlio nel caso di evento nascita e a dodici anni dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozione o di affidamento preadottivo (cfr. l’art. 8, commi 4 e 7, della legge 22 maggio 2017, n. 81); per i genitori autonomi il limite temporale di fruizione del congedo parentale rimane fissato al primo anno di vita del figlio o a un anno dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento/collocamento.
Le suddette novità normative decorrono dal 1° gennaio 2026, pertanto, per i periodi di congedo parentale fruiti fino al 31 dicembre 2025 il limite temporale di fruizione applicabile rimane di 12 anni.
Dal 1° gennaio 2026 i genitori lavoratori dipendenti con figli che non abbiano ancora compiuto i quattordici anni di vita (o nel caso in cui non siano trascorsi quattordici anni dall’ingresso in famiglia) possono fruire del congedo parentale nei consueti limiti individuali e di coppia previsti per legge (cfr. gli artt. 32, 34 e 36 del TU).
L’INPS, con messaggio n. 251 del 26 gennaio 2026, ha fornito indicazioni amministrative e procedurali sull’elevazione dei limiti temporali per la fruizione del congedo parentale disposta dall’art. 1, comma 219, Legge n. 199/2025, che dal 1° gennaio 2026 ha modificato gli artt. 32, 34 e 36, D.Lgs. n. 151/2001, aumentando l’arco temporale di fruizione del congedo parentale dei genitori lavoratori dipendenti da 12 anni a 14 anni.
L’Istituto informa, inoltre, che in data 8 gennaio 2026 è stata aggiornata la procedura “Domande di maternità e paternità” disponibile sul sito INPS, che i genitori lavoratori dipendenti devono utilizzare per la presentazione telematica delle domande di congedo parentale.

Nel caso di fruizione del congedo parentale per figli tra 12 e 14 anni tra il 1° gennaio 2026 e la data di aggiornamento della procedura, è possibile presentare la domanda per periodi pregressi.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Bergamo, 29 gennaio 2026

                                                                Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio