Tabelle ACI per l’anno 2026

 

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Circolare n. 2-2026

Oggetto: Tabelle ACI per l’anno 2026

Si informa che, Sul Supplemento Ordinario n. 40 alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2025 è stato pubblicato il Comunicato dell’Agenzia delle Entrate contenente l’aggiornamento delle tabelle dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI per il periodo d’imposta 2026.
Le tabelle devono essere utilizzate per determinare il fringe benefit da assoggettare a contributi e imposte derivante dall’uso promiscuo (sia per lavoro che per fini personali) dell’auto aziendale da parte di dipendenti e collaboratori, inclusi gli amministratori.

Per la quantificazione del fringe benefit, occorre verificare il momento di immatricolazione e di assegnazione del mezzo. Nello specifico, per gli autoveicoli, motocicli e ciclo motori aziendali immatricolati ed assegnati:

entro il 30 giugno 2020, il fringe benefit va calcolato considerando la percorrenza convenzionale annua di 15.000 km moltiplicata per il costo chilometrico ACI e applicando al prodotto ottenuto la percentuale del 30%;
dal 1° luglio 2020 e fino 31 dicembre 2024, il fringe benefit va calcolato, ferma restando la percorrenza convenzionale annua di 15.000 km e il costo chilometrico ACI, applicando le seguenti percentuali che variano a seconda dei livelli di emissione di anidride carbonica per chilometro (g/km di C02) del mezzo, ossia:

  •  25% per i veicoli con valori di emissioni di anidride carbonica non superiori a 60 g/km;
  •  30% per i veicoli con emissioni di anidride carbonica superiori a 60 g/km e fino a 160 g/km;
  •  50% per i veicoli con emissioni di anidride carbonica superiori a 160 g/km e fino a 190 g/km;
  • 60% per i veicoli con emissioni di anidride carbonica superiori a 190 g/km.

dal 1° gennaio 2025, il fringe benefit è quantificato in misura pari al 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri, per il costo chilometrico ACI. La percentuale è ridotta al:

  •  10% nell’ipotesi di veicoli a trazione esclusivamente elettrica a batteria;
  •  20% per i veicoli elettrici ibridi plug in.

Si ricorda, che, il benefit deve essere quantificato al netto dell’eventuale ammontare trattenuto al dipendente per l’utilizzo del mezzo.

Il fringe benefit come sopra calcolato è soggetto al limite di esenzione fissato dall’articolo 51, comma 3 del TUIR. Tale limite, a seguito dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024), per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027 è confermato in euro 1.000 per la generalità dei lavoratori, elevato ad euro 2.000 per i lavoratori con figli fiscalmente a carico. Al raggiungimento del limite di esenzione (euro 1.000 ovvero euro 2.000) concorrono, oltre che i beni e servizi prestati ai lavoratori, anche eventuali somme loro rimborsate per le spese per le utenze domestiche (acqua, luce e gas), per l’affitto della prima casa nonché per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Vi chiediamo, cortesemente, di comunicarci entro e non oltre il 26 gennaio 2026, l’elenco dei dipendenti/collaboratori/amministratori ai quali l’azienda ha concesso l’utilizzo di autovettura aziendale ad uso promiscuo ed i relativi importi in base alle nuove tabelle ACI anno 2026 con allegato copia del libretto di circolazione.

Le tabelle in esame, sono disponibili sul sito internet www.aci.it nella sezione Servizi/Servizi online/Fringe benefit.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Bergamo, 14 gennaio 2026

 

                                                                                                                                Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio