Scarica sentenza n.951/2025 del 06/11/2025
Oggetto: Danno morale alla dipendente vittima per whistleblowing
Ente pubblico condannato dal tribunale di Bergamo a risarcire una dipendente, la lavoratrice non è stata protetta da un ambiente ostile e novino.
Le segnalazioni del dipendente di favoritismi al personale sull’assegnazione di permessi e indennità, inclusi i premi di produttività, così come di irregolarità nell’utilizzo di fondi regionali e cofinanziamenti, rivolte dapprima al datore di lavoro e, quindi, all’ANAC e alla Guardia di finanza rientrano tra le ipotesi di whistleblowing per cui si attiva la procedura contro le discriminazioni e il divieto di ritorsioni.
Nei confronti del dipendente che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza nel corso del rapporto di lavoro deve essere predisposto dal datore un apparato di tutele che prevenga azioni ostili sul piano professionale e della progressione di carriera, evitando che si producano da parte dei colleghi condizioni di emarginazione e umiliazione foriere di sofferenze sul piano morale.
Laddove, a seguito di ripetute segnalazioni di irregolarità contabili e gestioni arbitrarie nella erogazione di proventi e nella valutazione delle performance, il dipendente sia stato sottoposto ad una condizione di isolamento da parte dei colleghi e del superiore gerarchico, subendo azioni intimidatorie sfociate in un trattamento professionale mortificante, operano le tutele previste dalla normativa sul whistleblowing.
Sono annoverate tra le misure ritorsive e discriminatorie le sanzioni disciplinari, il trasferimento, il demansionamento, le valutazioni con punteggio negativo e ogni altra misura organizzativa in grado di generare effetti mortificanti sulle condizioni di lavoro del segnalante.
In applicazione di questi principi, il Tribunale di Bergamo con sentenza n.951 del 6 novembre 2025, ha dichiarato la nullità delle azioni disciplinari e dei provvedimenti professionali adottati nei confronti di una agente di polizia locale, che aveva segnalato al proprio ente una serie di favoritismi nella erogazione di buoni pasto, indennità di turno e permessi studio e altre irregolarità nell’utilizzo di fondi regionali e nella gestione dei meccanismi di remunerazione premiale. La dipendente aveva reiterato la denuncia all’ANAC e alla Guardia di finanza, esponendosi ad una crescente ostilità nell’ambiente di lavoro con condotte di progressiva mortificazione da parte dei colleghi e del comandate. Era stato accertato, in particolare, che la dipendente, oltre a minacce e intimidazioni sul piano personale, era stata destinataria di sanzioni disciplinari (successivamente archiviate), di una valutazione annuale negativa e di spostamento a mansioni degradanti, senza neppure le password per accedere all’archivio informatico.
A fronte di queste azioni, il tribunale di Bergamo ha concluso che erano state violate le disposizioni della normativa sulla segnalazione di condotte illecite previste per la pubblica amministrazione (articolo 54 bis del Dlgs 165/2001). È stato, quindi, condannato l’ente al risarcimento del danno morale patito dalla dipendente in conseguenza del «profondo senso di malessere, isolamento emarginazione e umiliazione», di cui il datore era responsabile ex articolo 2087 del Codice civile per il mantenimento di un ambiente ostile e nocivo, fonte di logorio fisico e mentale.
La sentenza è stata resa con riferimento a un rapporto di lavoro pubblico, ma le stesse regole valgono per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle imprese private in forza del Decreto Whistleblowing (Dlgs 24/2023). Anche nei contesti privati operano gli stessi principi per cui, a tutela del dipendente che segnala condotte illecite, è posto il divieto di discriminazione e la protezione contro le ritorsioni, di cui costituiscono indice, tra le altre fattispecie, il mutamento delle mansioni, le note di merito negative, l’adozione di misure disciplinari e l’intimidazione.
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi eventuale informazione.
Bergamo, 20 novembre 2025
Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio
