Scarica nota n. 14744 del 13/10//2025
Oggetto: Convalida delle dimissioni (art. 55, comma 4, d.lgs. 151/2001) nel periodo di prova
Il Ministero del Lavoro con la nota 14744 del 13 ottobre 2025, ha fornito chiarimenti in merito alla convalida della risoluzione presso l’Ispettorato del lavoro anche durante il periodo di prova nel periodo protetto.
L’articolo 55 disciplina le dimissioni della lavoratrice madre e del lavoratore padre, anche adottivi.
La norma, riformata nel 2012 e nel 2015, prevede che le risoluzioni consensuali e le dimissioni presentate dai menzionati lavoratori, durante il periodo di tutela previsto dalla legge – ossia nel corso della gravidanza e nei primi 3anni di vita del bambino o nei primi 3 anni di accoglienza del minore in caso di adozione e affidamento – siano soggette ad una procedura di convalida, al fine di accertare l’autentica volontà dei lavoratori ed escludere eventuali pressioni esterne, più o meno dirette o indirette, esercitate dal datore di lavoro.
Pertanto, per rendere effettive le proprie dimissioni, il lavoratore deve presentarsi presso l’Ispettorato territoriale del lavoro, individuato in base al luogo di lavoro o di residenza del lavoratore o della lavoratrice interessati.
Il funzionario dell’Ufficio procede all’identificazione del lavoratore, rileva i dati del datore di lavoro, prende visione della lettera di dimissioni o dell’accordo per risoluzione consensuale, sottoscritto dalle parti, e, punto fondamentale, pone delle domande alla lavoratrice/lavoratore per verificare che le dimissioni non siano state indotte dal datore di lavoro.
A detta convalida è sospensivamente condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro. In altre parole, solo in presenza del provvedimento di convalida emesso dall’Ispettorato le dimissioni diventano effettive e il datore di lavoro può procedere alla comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro indicando la causale “dimissioni” o “risoluzione consensuale”.
Il Ministero ritiene che le dimissioni debbano essere convalidate, a norma dell’articolo 55, comma 4, anche se presentate durante il periodo di prova.
Quindi, anche durante il periodo di prova contrattualmente previsto, se la lavoratrice in gravidanza o uno dei genitori nei primi tre anni di vita del bambino intende dimettersi deve ricorrere alla procedura di convalida delle dimissioni presso l’Ispettorato del lavoro territorialmente competente, a norma dell’articolo 55, comma 4, del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (Dlgs 151/2001).
Vi invitiamo a scarica la nota n. 14744 per ulteriori dettagli e/o approfondimenti.
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi eventuale informazione.
Bergamo, 22 ottobre 2025
Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio