Scarica messaggio INPS n. 2450/2025 del 07/08/2025
Scarica circolare INPS n. 122 del 27/10/2022
Scarica sentenza n. 115 del 21/07/2025
Oggetto: Alla madre intenzionale spetta il congedo di paternità
Nell’ambito di una coppia omogenitoriale femminile, la lavoratrice dipendente che risulti genitore intenzionale dall’iscrizione nei registri dello stato civile, oppure a seguito di provvedimento giudiziale di adozione o di affidamento/collocamento, dallo scorso 24 luglio è legittimata a beneficiare del congedo di paternità obbligatorio (disciplinato dall’articolo 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001). Ciò quanto precisato dall’INPS, con il Messaggio n. 2450/2025, a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 115 depositata il 21 luglio 2025.
Alla madre biologica, ovvero a colei che ha partorito, sono riconosciuti invece i diritti previsti per la tutela della maternità.
Pertanto, in una coppia omogenitoriale femminile alla madre biologica spetta il congedo di maternità, mentre alla madre intenzionale il congedo di paternità.
L’Istituto precisa, quindi, che le indicazioni di cui alla Circolare INPS n. 122/2022 per il congedo di paternità obbligatorio trovano applicazione anche per la fruizione del congedo di paternità obbligatorio della lavoratrice dipendente madre intenzionale.
Si riportano brevemente, le principali caratteristiche del congedo di paternità obbligatorio:
FRUIZIONE E DURATA MASSIMA
Nell’arco temporale dei due mesi precedenti al parto/ingresso in famiglia/entrata in Italia ed entro i 5 mesi successivi, il padre lavoratore/la madre intenzionale lavoratrice dipendente deve usufruire del congedo obbligatorio di 10 giorni lavorativi (raddoppiati a 20 giorni in caso di parto gemellare o plurigemellare, a prescindere dal numero di figli nati). È fruibile anche in via non continuativa, ma non frazionabile ad ore.
TRATTAMENTO ECONOMICO
Per i giorni di congedo obbligatorio del genitore (padre/madre intenzionale) spetta un’indennità giornaliera a carico INPS, pari al 100% della retribuzione (intendendosi per tale la retribuzione media globale giornaliera, determinata con le stesse regole previste per il congedo di maternità/paternità), con le specifiche già previste per alcune tipologie di lavoro (domestico, part-time, intermittente, spettacolo e operai a tempo determinato). I periodi di fruizione sono coperti da contribuzione figurativa.
MODALITÀ DI UTILIZZO
La comunicazione di fruizione del congedo deve essere fatta:
- al proprio datore di lavoro, se provvede all’anticipazione dell’indennità per conto dell’Istituto. In particolare, il genitore lavoratore (padre/madre intenzionale), per usufruire del congedo obbligatorio, è tenuto a comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni prescelti per astenersi dal lavoro, con almeno 5 giorni di preavviso, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. In sostituzione della forma scritta è possibile utilizzare, se presente, il sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze;
- in via telematica direttamente all’INPS solo da parte delle lavoratrici dipendenti per le quali non sia prevista l’anticipazione dell’indennità da parte del datore di lavoro.
Vi invitiamo a scarica la circolare INPS n.122/2022, messaggio INPS n.2450/2025 e sentenza per ulteriori dettagli e/o approfondimenti.
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi eventuale informazione.
Bergamo, 25 settembre 2025
Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio