Igiene Ambientale – Aziende Municipalizzate e Private: CRA (CNEL K540)

 Circolare n.23-2026 Igiene Ambientale – Aziende Municipalizzate e Private: CRA (CNEL K540)

 

Circolare n.23-2026

Oggetto: Igiene Ambientale – Aziende Municipalizzate e Private: CRA (CNEL K540)

Il CCNL 9 dicembre 2025 per i dipendenti dalle aziende municipalizzate di igiene urbana e per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali, ha previsto che, nell’ipotesi di aziende prive di contrattazione aziendale sul premio di risultato, a favore dei lavoratori a tempo indeterminato o determinato in forza nel mese di marzo, che non percepiscono, oltre quanto spettante per il vigente CCNL, altri trattamenti economici collettivi o individuali, assimilabili al presente istituto quanto a caratteristiche di corresponsione, viene riconosciuto, con la retribuzione relativa al mese di marzo di ogni anno, l’importo annuo pro capite di 150,00 euro a titolo di compenso retribuzione aziendale (CRA), in proporzione ai mesi in forza all’azienda nell’anno precedente.
A riguardo sono considerati utili i mesi nei quali vi sia stata corresponsione della retribuzione, ovvero di indennità a carico degli Istituti competenti e/o di integrazione retributiva a carico dell’azienda.
Nei confronti dei suddetti lavoratori, il cui rapporto cessi nel corso dell’anno solare, spetta, unitamente alle competenze di fine rapporto e ricorrendone le condizioni, l’importo di cui sopra, nonché, per l’anno solare in corso, i ratei mensili dell’importo annuo di 150,00 euro a titolo di CRA in proporzione ai mesi in forza all’azienda (risultano utili i mesi nei quali vi sia stata corresponsione della retribuzione, ovvero di indennità a carico degli Istituti competenti e/o di integrazione retributiva a carico dell’azienda).
In merito alla corresponsione degli importi individuali di CRA si sottolinea che:

  • le frazioni di mese di servizio almeno pari a 15 giorni sono computate come mese intero, trascurando quelle inferiori;
  •  gli stessi sono ridotti o incrementati per effetto di quanto previsto dall’art. 42, lett. G), commi 2 e 5 del CCNL, in relazione agli eventi di malattia intervenuti;
  •  gli stessi sono proporzionalmente ridotti per i lavoratori part-time in relazione alla ridotta durata della prestazione lavorativa;
  • gli stessi non sono computabili ai fini di alcun istituto contrattuale o legale.

Le erogazioni stabilite dagli accordi aziendali di secondo livello comprendono fino a concorrenza il suddetto importo corrisposto a titolo di CRA.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti

Bergamo, 19 marzo 2026

Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio