Comunicazione per il monitoraggio annuale lavoratori usuranti entro il 31 marzo 2026

 Circolare n.25-Comunicazione per il monitoraggio annuale lavoratori usuranti entro il 31 marzo 2026

 

Circolare n. 25-2026

Oggetto: Comunicazione per il monitoraggio annuale lavoratori usuranti entro il 31 marzo 2026

Con la presente per ricordarVi che entro il 31 marzo 2026 dovrà essere inviata la comunicazione annuale per il monitoraggio delle lavorazioni usuranti con riferimento all’anno 2025.
I lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, hanno diritto di usufruire di un accesso anticipato al pensionamento, nel rispetto delle modalità indicate nel D.M. 20 settembre 2011. In particolare, la normativa per i lavori usuranti interessa i lavoratori dipendenti che hanno svolto nell’arco della propria vita lavorativa le attività individuate nell’articolo 1 del D.Lgs. n. 67/2011, riconducibili a quattro macro-categorie.
Le lavorazioni oggetto di questo beneficio sono:
1. lavori particolarmente usuranti (articolo 2, D.M. lavoro 19 maggio 1999), come:

  • lavori in galleria, cava o miniera – tutte le mansioni svolte in sotterraneo dagli addetti con carattere di prevalenza e continuità;
  • lavori in cassoni ad aria compressa;
  •  lavori svolti dai palombari;
  •  lavori ad alte temperature;
  •  lavorazione del vetro cavo;
  •  lavori espletati in spazi ristretti – con carattere di prevalenza e continuità, in particolare le attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale e le mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti, come intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
  •  lavori di asportazione dell’amianto.

2. lavori notturni (articolo 1, D.Lgs. 66/2003);
3. lavorazioni svolte da addetti alla c.d. linea catena (articolo 1, comma 1, lettera c), D.Lgs. 67/2011 ed elencate nell’allegato 1 dello stesso Decreto):

  • prodotti dolciari, additivi per bevande e altri alimenti;
  • lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc.;
  •  macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico;
  •  costruzione di autoveicoli e di rimorchi;
  •  apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento;
  •  elettrodomestici;
  •  altri strumenti e apparecchi;
  •  confezione con tessuti di articoli per abbigliamento e accessori, etc.;
  •  confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo;

4. conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo (articolo 1, comma 1, lettera d), D.Lgs. 67/2011).

Lavoratori dipendenti notturni
Il periodo notturno si intende l’arco di tempo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.
E’ considerato lavoratore notturno chiunque svolga:

  •  normalmente almeno 3 ore del suo tempo di lavoro giornaliero durante il periodo notturno;
    oppure
  • se il lavoro notturno non è prestato in maniera sistematica, una parte del suo orario di lavoro durante il periodo notturno secondo le norme definite dai contratti collettivi. In mancanza della disciplina collettiva, chi svolge per almeno 3 ore di lavoro durante il periodo notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi all’anno (riproporzionati in caso di lavoro a tempo parziale).

Lavoratori addetti alla “linea catena”
lavoratori addetti alla “linea catena” sono individuati sulla base dei seguenti criteri, che devono essere contemporaneamente presenti:

  • lavoratori dipendenti delle imprese alle quali è applicata una delle voci di tariffa contro gli infortuni sul lavoro di cui alla tabella seguente;
  • nelle imprese devono essere applicati criteri di organizzazione del lavoro “di stampo fordista”, cioè nell’ambito di un processo produttivo in serie con mansioni organizzate in sequenze di postazioni dove venga osservato un determinato ritmo produttivo;
  • lavoratori che ripetono costantemente lo stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o della tecnologia.

Voce di tariffa  e lavorazione      
1462       Prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti
2197      Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, ecc
6322     Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico
6411     Costruzione di autoveicoli e rimorchi
6581    Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento
6582   Elettrodomestici
6590   Altri strumenti ed apparecchi
8210  Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; etc.
8230 Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo

 

Conducenti di veicoli pesanti
Sono interessati dalla norma anche i conducenti di veicoli, di capienza non inferiore a 9 posti, adibiti al servizio pubblico di trasporto collettivo. Il Ministero del Lavoro, con Circolare n. 22/2011, ha precisato che devono essere intese tutte le macchine, di qualsiasi specie, che, guidate dall’uomo, circolano sulle strade e che il limite di 9 posti comprende quello occupato dal conducente.

Sono soggetti all’obbligo comunicativo solamente i datori di lavoro che nell’anno 2025 hanno impiegato lavoratori addetti ad una delle attività considerate “usuranti”, pertanto, sono tenuti ad inviare, esclusivamente per via telematica tramite il sito www.cliclavoro.gov.it, il modello LAV-US, comunicando il periodo o i periodi nei quali ogni lavoratore ha svolto le attività usuranti.
Le comunicazioni attraverso il modello LAV_US sono di diverso tipo:

• Inizio lavoro a catena (art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 67/2011);
• Monitoraggio lavoro usurante D.M. 1999 (art. 2, comma 5, D.Lgs. n. 67/2011);
• Monitoraggio lavoro notturno (art. 2, comma 5, D.Lgs. n. 67/2011 e art. 5 comma 1, D.Lgs 67/2011);
• Monitoraggio lavoro a catena (art. 2, comma 5, D.Lgs. n. 67/2011);
• Monitoraggio autisti (art. 2, comma 5, D.Lgs. n. 67/2011).

Si ricorda, che nel caso in cui sia impegnato un lavoratore in somministrazione, l’onere della comunicazione ricade sull’impresa utilizzatrice, e non sul datore di lavoro in sé (cioè l’agenzia di somministrazione).

Il termine di presentazione della comunicazione annuale è il 31 marzo 2026.

Nel caso di lavori notturni svolti in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, la mancata comunicazione annuale prevede la sanzione amministrativa da 500 euro a 1.500 euro.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Bergamo, 20 marzo 2026

Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio