Detassazione maggiorazione e indennità per lavoro notturno, festivo e a turni (comma 10-12)

Circolare n.16-2026 Detassazione maggiorazione e indennità per lavoro notturno, festivo e a turni (comma 10-12)

 

Circolare n. 16-2026

Oggetto: Detassazione maggiorazione e indennità per lavoro notturno, festivo e a turni (comma 10-12)

Con la Legge di Bilancio 2026 viene previsto, per il 2026, che siano assoggettate all’imposta sostitutiva del 15%, salvo espressa rinuncia scritta ed entro il limite annuo di euro 1.500, le somme corrisposte ai lavoratori dipendenti a titolo di:

  • maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi del comma 2, articolo 1, D.Lgs. n. 66/2023
    e dei CCNL;
  • maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale,
    come individuati dai CCNL;
  •  indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai CCNL.

La disposizione è applicabile dai sostituti d’imposta del settore privato a favore dei soggetti con reddito di lavoro dipendente non superiore, nel 2025, a 40.000 euro.

Ci preme precisare che, per il lavoratore qualora il sostituto che applica l’imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la CU dei redditi per l’anno precedente o rilascia una CU dei redditi parziali poiché assunto durante l’anno 2025, ha obbligo di attestare per iscritto il reddito complessivo percepito.

Rimangono esclusi i lavoratori, già interessati al trattamento integrativo speciale del settore turistico, degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (ex articolo 5, Legge n. 287/1991) e del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali.
Viene inoltre precisato che:

  • ai fini del predetto limite di euro 1.500 non concorrono i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazioni agli utili dell’impresa detassati;
  • restano ferme le ordinarie regole contributive in materia previdenziale e assistenziale, salvo quanto diversamente previsto dai CCNL e dalla normativa vigente.

Viene, infine, previsto che per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, riguardanti l’imposta sostitutiva in oggetto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte bsui redditi.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Bergamo, 30 gennaio 2026

                                                                Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio