Detassazione incrementi rinnovi contrattuali (comma 7 e 12)

Circolare n.15-2026 Detassazione incrementi rinnovi contrattuali (comma 7 e 12)

 

Circolare n. 15-2026

Oggetto: Detassazione incrementi rinnovi contrattuali (comma 7 e 12)

Il comma 7 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2026, con il dichiarato intento di favorire l’adeguamento salariale al costo della vita e stimolare la produttività nel mondo del lavoro, introduce una misura fiscale che prevede la detassazione degli incrementi retributivi legati ai rinnovi dei contratti collettivi.
Nello specifico, la formulazione utilizzata dal Legislatore dispone che:

  •  limitatamente all’anno 2026;
  •  gli aumenti retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato;
  •  in conseguenza di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026;
  •  siano assoggettati ad imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, nella misura del 5%;
  • a condizione che il lavoratore sia titolare di un reddito da lavoro dipendente, nell’anno 2025, di importo non superiore a 33.000 euro.

Il riferimento generico ai ”rinnovi contrattuali”, privo di ulteriori specificazioni normative, in via prudenziale fa ritenere applicabile la detassazione ai soli incrementi retributivi previsti dai contratti Collettivi nazionali (la norma, come da relazione tecnica al DDL Bilancio “Interviene in materia di rinnovi contrattuali, con il duplice obiettivo di assicurare ai lavoratori, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 36 della Costituzione, trattamenti retributivi adeguati, nonché di incentivare il rinnovo dei contratti collettivi nazionali nell’interesse dei lavoratori stessi”), con l’esclusione pertanto, in assenza di chiarimenti normativi, degli altri livelli di contrattazione (territoriale e aziendale).
Sono esclusi altresì dall’applicazione della detassazione, eventuali aumenti retributivi derivati da accordi individuali sottoscritti tra lavoratore e datore di lavoro, i quali continueranno ad essere assoggettati a tassazione ordinaria.
Il regime sostitutivo opera secondo una logica di automaticità, configurandosi come modalità naturale di tassazione degli incrementi retributivi agevolabili.

Dal punto di vista operativo, quindi, l’applicazione dell’imposta sostitutiva compete al sostituto d’imposta, ossia al datore di lavoro, che provvede, operare la ritenuta del 5% direttamente sugli incrementi retributivi al momento dell’erogazione, salvo che il lavoratore manifesti espressamente, mediante comunicazione scritta, la volontà di rinunciare al beneficio, con la conseguente applicazione delle ordinarie aliquote IRPEF.

Viene, infine, previsto che per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, riguardanti l’imposta sostitutiva in oggetto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Bergamo, 30 gennaio 2026

                                                                Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio