Oggetto: Buoni Pasto per giorni di Ferie
D: Alla luce dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 25840 del 27 settembre 2024 e della Direttiva Europea 2003/88/C, i buoni pasto erogati dal datore di lavoro per i giorni in cui il dipendente fruisce di ferie diventano fiscalmente imponibili o rimangono esenti ai sensi dell’articolo 51 del TUIR nei limiti previsti dal medesimo decreto?
Qualora fossero imponibili possono rientrare nel paniere dei Fringe Benefits?
A prescindere da quanto sopra si chiede inoltre se possa rientrare nei fringe benefits il differenziale tra il valore effettivamente erogato al lavoratore esempio buono pasto giornaliero di 15,00 E e la soglia di esenzione 8,00 E telematici: quindi considerare un fringe benefits di 7 E/buono.
R: I buoni pasto (ticket mensa) sono indicati dalla giurisprudenza prevalente (ad es. Cass. 5547/2021, 15629/2021) non come elemento della retribuzione “normale”, ma come agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale. In particolare presuppongono un collegamento con l’orario effettivamente prestato (in sostanza un rimborso delle spese che il lavoratore deve affrontare per il pasto). Se un buono pasto viene erogato in un giorno in cui non è dovuta la prestazione lavorativa (come durante le ferie), esso perde la sua natura assistenziale legata all’esecuzione delle mansioni, ossia l’erogazione potrebbe essere assimilata ad un’erogazione liberale o un compenso a qualunque titolo percepito in relazione al rapporto di lavoro, perdendo la sua ratio di prestazione sostitutiva di vitto legata alla giornata lavorativa (Corte appello di Napoli, 3 marzo 2025).
Ne segue che i buoni pasto erogati per i giorni di ferie non dovrebbero rientrare nell’esenzione prevista dall’art. 51, comma 2, lettera c), del TUIR, ma diventare interamente imponibili. La stessa Agenzia delle Entrate, riferendosi a sistemi di mensa diffusa ha chiarito che essi devono consentire una sola prestazione giornaliera, limitata ai giorni di effettiva presenza in servizio (risposta 301/2023). Si noti, incidentalmente, che se anche un accordo aziendale o un piano di welfare stabilisse l’obbligo di erogazione dei buoni pasto anche durante le ferie, non potrebbe comunque modificare i requisiti di legge per ritenere tale erogazione esente da tassazione ex art. 51, co. 2, lett. c), del TUIR. Negativa è anche la risposta alla seconda parte del quesito.
Infatti il trattamento fiscale del buono pasto e quello dei fringe benefits sono disciplinati da lettere e commi diversi dell’articolo 51 del TUIR e si riferiscono a nature giuridiche differenti. Come già specificato nella risoluzione n. 26/2010, l’importo del valore del buono pasto che eccede il limite di imponibilità non può essere considerato assorbibile dalla franchigia di esenzione prevista dal comma 3 dell’articolo 51 del TUIR.
Quindi l’importo che supera la soglia di esenzione del buono pasto (euro 7,00 come indicato nel quesito) non può essere assorbito dalla franchigia di esenzione per i fringe benefits.
Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio
