Come si può «posticipare» la data delle dimissioni di un rapporto di lavoro privato

 

 

Oggetto: Come si può «posticipare» la data delle dimissioni di un rapporto di lavoro privato

 

Quesito:

Il dipendente di un’azienda metalmeccanica industria trasmette, tramite il portale Cliclavoro, la comunicazione di dimissioni volontarie dal rapporto di lavoro intrattenuto. Successivamente, ma oltre i sette giorni previsti, egli decide di revocare le dimissioni trasmesse e, in accordo con il datore di lavoro, il rapporto rimane in essere. Per sopravvenute esigenze, il lavoratore si trova poi a dover comunicare le nuove dimissioni, ma il portale Cliclavoro non permette di effettuare l’operazione, in quanto risulta a sistema una comunicazione già esistente per lo stesso datore di lavoro. Come ci si deve comportare in questi casi?

Risposta:

Nel caso descritto, una volta trascorsi i sette giorni previsti per la revoca delle dimissioni telematiche, il lavoratore non può più revocarle autonomamente tramite la procedura online. Tuttavia, se il datore di lavoro è d’accordo, è possibile modificare la data di cessazione del rapporto di lavoro indicata nelle dimissioni originarie (articolo 26, comma 2, del Dlgs 151/2015).

In particolare, il datore di lavoro e il lavoratore possono accordarsi per una nuova data di cessazione del rapporto, successiva a quella inizialmente comunicata dal lavoratore. In questo caso, il datore di lavoro deve inviare la comunicazione telematica di cessazione, indicando la data concordata con il dipendente come effettiva data di termine del rapporto di lavoro.

Facendo un esempio:

si ipotizzi che il dipendente abbia inviato le dimissioni online il 1° ottobre 2025, con decorrenza 20 ottobre 2025; quindi l’ultimo giorno di lavoro sarebbe il 19 ottobre 2025. Il 15 ottobre 2025, ossia dopo la scadenza dei sette giorni dalle dimissioni online, il dipendente decide di rimanere in azienda fino al 14 novembre 2025, previo accordo scritto con il datore di lavoro.

Il datore di lavoro, quindi, non invia a ottobre la comunicazione obbligatoria (Cob) di cessazione al Centro impiego, in quanto il dipendente è in forza fino al 14 novembre 2025, secondo il citato accordo tra le parti. Il 14 novembre 2025 il dipendente non può più inviare le dimissioni online al Ministero, perché risulta già dimissionario. Il datore di lavoro, entro cinque giorni dal 14 novembre 2025, invia la comunicazione obbligatoria di cessazione al Centro impiego; pertanto, in questo caso, la data di effettiva decorrenza della cessazione del rapporto di lavoro è quella che risulta dalla comunicazione obbligatoria.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi eventuale informazione.

Bergamo, 18 novembre 2025

                                                                                                                                                    Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio