Oggetto: Chiarimento su incremento occupazionale “Bonus giovani”
D: Un’azienda intende procedere con l’assunzione del suo primo dipendente, beneficiando dell’agevolazione “Bonus giovani” prevista dalla circolare INPS n. 90 del 12/05/2025. Poiché tra i requisiti è previsto che l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto, desidererei un chiarimento: nel caso di prima assunzione in assoluto, è possibile considerare l’assunzione del primo lavoratore come incremento occupazionale ai fini dell’accesso all’agevolazione?
R: Il requisito dell’incremento occupazionale netto rappresenta una condizione per la fruizione degli sgravi contributivi legati alle nuove assunzioni. Per quanto riguarda il “Bonus giovani” (articolo 22, commi 1 e 3, del D.L. n. 60/2024), l’incremento occupazionale netto è specificamente richiesto per la misura potenziata nelle regioni della Zona Economica Speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno (art. 22, comma 3) ed è stato esteso anche alla misura generalizzata per le assunzioni e trasformazioni avvenute a partire dal 1° luglio 2025 (Msg INPS 1935/2025).
Ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale netto, il numero dei dipendenti è calcolato in “Unità di Lavoro Annuo” (U.L.A.),ponendo a raffronto il numero medio di U.L.A. dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di U.L.A. dell’anno successivo all’assunzione. Nel caso di una prima assunzione in assoluto da parte di un’azienda (come nella fattispecie rappresentata), l’organico nei dodici mesi precedenti l’assunzione è pari a zero U.L.A.
L’assunzione del primo lavoratore comporterà un valore in U.L.A. superiore a zero per l’anno successivo (ad esempio, 1 U.L.A. se assunto a tempo pieno e mantenuto per 12 mesi). Dato che il valore medio di U.L.A. dell’anno successivo (ULA > 0) è matematicamente superiore al valore medio di U.L.A. dell’anno precedente (ULA = 0), l’assunzione del primo lavoratore realizza l’incremento occupazionale.
Il beneficio, tuttavia, si consolida solo se l’incremento occupazionale netto in termini di U.L.A. sia effettivamente riscontrato al termine dei dodici mesi successivi all’assunzione.
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Bergamo, 28 novembre 2025
Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio
