DURC irregolare anche se sono dovute solo sanzioni civili

 

Scarica Interpello n.3 del 13/10//2025 

 

Oggetto: DURC irregolare anche se sono dovute solo sanzioni civili

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato l’interpello n. 3 del 13 ottobre 2025, con il quale risponde ad un quesito dell’ANPIT (Associazione Nazionale per Industria e Terziario), in merito alla possibilità di interpretare la nozione di “scostamento non grave” di cui all’art. 3, comma 3, D.M. 30 gennaio 2015 nel senso che, ove le situazioni debitorie nei confronti degli enti previdenziali siano costituite esclusivamente da accessori di legge (sanzioni/interessi) – e, dunque, prive di una effettiva omissione contributiva (perché già sanata) – l’ente previdenziale sia tenuto a rilasciare comunque un DURC attestante la regolarità contributiva, potendo solo attivare, per il recupero delle somme a credito, i diversi strumenti coattivi messi a sua disposizione dall’ordinamento.

In materia di DURC, non si considera “grave” lo scostamento che risulti pari o inferiore ad euro 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge. Con l’Interpello n. 3 del 13 ottobre 2025 si chiarisce che, anche in presenza di un debito costituto da soli accessori di legge (sanzioni civili/interessi), con un’omissione contributiva già sanata, l’ente previdenziale non potrebbe comunque rilasciare un DURC attestante la regolarità contributiva. Le sanzioni civili costituiscono invero un accessorio delle omissioni contributive e, come tali, le presuppongono e ne rimangono funzionalmente connesse.
Ai fini della regolarità contributiva, è, dunque, necessario che eventuali debiti contributivi, sanzioni ed interessi, nel loro complesso, non superino l’importo di 150,00 euro.

Vi invitiamo a scarica l’interpello n.3 del 13 ottobre 2025 per ulteriori dettagli e/o approfondimenti.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi eventuale informazione.

Bergamo, 22 ottobre 2025

                                                                                                Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio