Scarica risposta ad interpello n. 119/2025
L’ Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad Interpello n. 199 del 4 agosto 2025 , rettifica la Risposta ad Interpello n. 81 del 25 marzo 2025, specificando che il bonus percepito dal dipendente residente in Italia, ma maturato anche nel corso di un periodo lavorato all’ estero, è assoggettato sia in Italia che all’estero. Il caso portato dinnanzi all’Agenzia riguarda un lavoratore che ha svolto attività lavorativa nel Regno Unito fino a dicembre 2023 e dal 18 dicembre 2023 ha intrapreso un nuovo rapporto di lavoro in Italia, pertanto dal 2024 risulta fiscalmente residente in Italia.
Secondo l’Agenzia, i bonus in trattazione vanno sottoposti a imposizione, oltre che dallo Stato di residenza al momento dell’erogazione, anche dallo Stato in cui è stata svolta l’ attività lavorativa.
Spetterà allo Stato di residenza eliminare l’eventuale doppia imposizione: il dipendente residente in Italia potrà infatti usufruire del credito d’imposta sui redditi prodotti all’estero.
Non è pertanto più valida la soluzione prospettata in precedenza, che prevedeva la tassazione in base al territorio in cui è stata prestata l’ attività lavorativa, a nulla rilevando il luogo di residenza al momento della percezione degli emolumenti.
Vi invitiamo a scarica la risposta ad interpello n. 199/2025 per ulteriori dettagli e/o approfondimenti.
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi eventuale informazione.
Bergamo, 11 agosto 2025
Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio