Riduzione tasso medio per interventi di prevenzione per anno 2026 (OT23 2025)

Scarica circolare n.41-2025 Riduzione tasso medio per interventi di prevenzione per anno 2026

Scarica Modello OT23 anno 2026

Scarica Guida alla compilazione domanda OT23

Scarica nota operativa INAIL

Circolare n.41-2025                                                       

Oggetto: Riduzione tasso medio per interventi di prevenzione per l’ anno 2026 (OT23 2025)

L’Inail ha pubblicato l’Istruzione operativa del 3 luglio 2025, con la quale informa che è in corso di pubblicazione, nel sito istituzionale, il modello di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l’anno 2026 e la relativa guida (all.1-2), definito con la collaborazione della Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza centrale, delle organizzazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Si ricorda che l’articolo 23 delle Modalità per l’applicazione delle tariffe, approvate con D.I. 27 febbraio 2019, prevede una riduzione del tasso medio di tariffa per le aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia. Per poter accedere alla riduzione, l’azienda deve presentare un’apposita istanza “Modulo per la riduzione del tasso medio per prevenzione” (OT23), esclusivamente in modalità telematica, entro il 28 febbraio 2025, unitamente alla documentazione probante richiesta dall’Istituto.

La domanda può essere presentata a prescindere dall’anzianità dell’attività (minore, uguale o maggiore di un biennio) assicurata nella posizione assicurativa territoriale (PAT), sempreché gli interventi migliorativi siano stati realizzati nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda (in questo caso l’anno 2024).

L’Inail, con l’istruzione operativa del 3 luglio 2025 mette a disposizione il modulo e la guida alla compilazione della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione per l’anno 2026 (OT25), di seguito allegato. Occorre ricordare che, il riconoscimento della riduzione e subordinato all’accertamento:

  • della regolarità degli obblighi contributivi e assicurativi (DURC);
  • all’osservanza delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro;
  • e all’attuazione di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro predefiniti dall’Istituto e che vengono considerati validi ai fini della concessione del beneficio in ragione della loro valenza prevenzionale.

I due suddetti requisiti sono verificati dalla sede Inail competente. Se dalle verifiche risulta che il datore di lavoro non è in possesso dei requisiti di regolarità contributiva o non è in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o non ha realizzato gli interventi indicati nella domanda di riduzione, la sede Inail non applica la riduzione o, in caso di domanda accolta, la revoca.
In questo secondo caso sono richiesti i premi dovuti con applicazione delle relative sanzioni civili.

In caso di accoglimento, la riduzione riconosciuta ha effetto per l’anno in corso alla data di presentazione dell’istanza ed e applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti

Bergamo, 23 luglio 2025                                                                                      Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio