CCNL Nettezza Urbana Industria (Aziende private) – novità a decorrere dal 1° gennaio 2024

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Circolare n.15-2024

Oggetto: CCNL Nettezza Urbana Industria (Aziende private) – novità a decorrere dal 1° gennaio 2024

Il verbale di accordo del 18 maggio 2022 per il rinnovo del CCNL Igiene ambientale – aziende municipalizzate 10 luglio 2016 per i dipendenti dalle aziende municipalizzate di igiene urbana e del CCNL Igiene ambientale – aziende private 6 dicembre 2016 per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali, ha previsto, a far data 1° gennaio 2024 delle novità in merito:

  • Assistenza sanitaria integrativa;
  • Malattia;
  • Previdenza complementare;
  • Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Assistenza sanitaria integrativa
Il Verbale di accordo 18 maggio 2022, per il rinnovo unificato del CCNL 10 luglio 2016 per i dipendenti dalle aziende municipalizzate di igiene urbana e del CCNL igiene ambientale – aziende private 6 dicembre 2016 per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2024 l’iscrizione obbligatoria al Fondo per tutti i lavoratori in forza (sono considerati tali anche i dipendenti in aspettativa non retribuita), non in prova, a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti ed i dipendenti con unico contratto a tempo determinato almeno pari a 12 mesi, sia a tempo pieno che a tempo parziale con orario di lavoro almeno pari al 50% dell’orario normale di lavoro a tempo pieno.
In tema di finanziamento del Fondo la contribuzione a carico del datore di lavoro è fissata nella misura di 42,50 euro trimestrali a partire dal 16 ottobre 2014 per ogni lavoratore dipendente, aumentati a 69,50 euro trimestrali da versamento del 16 luglio 2017; come anticipato, a partire dal versamento trimestrale del 16 ottobre 2023 il contributo trimestrale aumenterà di 15,00 euro e sarà quindi pari a 84,50 euro trimestrali per ogni lavoratore dipendente.
In caso di mancato versamento della contribuzione ordinaria l’azienda è responsabile verso i lavoratori della perdita delle relative prestazioni sanitarie: al lavoratore è data la facoltà della richiesta all’azienda del risarcimento del danno subito.
Per i dipendenti delle cooperative resta valido quanto stabilito dall’accordo 18 giugno 2018 in materia di riconoscimento degli strumenti bilaterali della cooperazione.

Malattia
A fronte di un tasso medio annuo di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro uguale o superiore al 4% alla data del 31 dicembre 2023, rilevato dall’azienda e comunicato ai soggetti sindacali competenti individuati dall’art. 1 del presente CCNL, l’azienda, nell’anno 2024, effettuerà le trattenute retributive secondo le modalità convenute nei seguenti commi.
A far data dal 1° gennaio 2025, le trattenute saranno effettuate qualora il tasso medio annuo di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro risulti uguale o superiore al 4,7%, rilevato dall’azienda e comunicato ai soggetti sindacali competenti individuati dall’articolo 1 del presente CCNL, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.

Previdenza complementare
Il Verbale di accordo 18 maggio 2022, per il rinnovo unificato del CCNL 10 luglio 2016 per i dipendenti dalle aziende municipalizzate di igiene urbana e del CCNL igiene ambientale – aziende private 6 dicembre 2016 per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le aziende dispongano il versamento al Fondo Previambiente di un contributo aggiuntivo di 7,00 euro mensili per tutti i lavoratori iscritti al Fondo in modalità esplicita; l’importo complessivo risulta quindi pari a 22,00 euro mensili (per 12 mensilità).
Il contributo aggiuntivo non è dovuto per i lavoratori iscritti “contrattuali” al Fondo Previambiente.

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Il Verbale di accordo 18 maggio 2022, per il rinnovo unificato del CCNL 10 luglio 2016 per i dipendenti dalle aziende municipalizzate di igiene urbana e del CCNL igiene ambientale – aziende private 6 dicembre 2016 per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali, ha previsto che, a far data dal 1° gennaio 2024, le aziende private (CCNL 6 dicembre 2016) provvedano a versare al Fondo nazionale per la prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro (Fondazione Rubes Triva) un importo pari a 1,00 euro al mese (elevato a 2,00 euro mensili dal 1° gennaio 2025), per 14 mensilità, per ogni dipendente assunto con qualsiasi tipo di rapporto di lavoro, in forza in ciascuna azienda al 1° gennaio di ogni anno. Il versamento del suddetto importo alla Fondazione va effettuato entro il 31 maggio dell’anno di riferimento.
Nelle more dell’iscrizione delle imprese, la Fondazione organizzerà, d’intesa con Assoambiente e con le Fonti istitutive, specifiche iniziative di informazione in ordine alle attività della stessa; le Fonti istitutive della Fondazione, altresì, definiranno con Assoambiente, entro il 30 giugno 2023, le conseguenti modifiche dello Statuto.

Lo Studio rimane a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

Bergamo, 31/01/2024

 

Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio