CCNL Edilizia-Aziende Artigiane: aggiornamento alcuni istituti apprendistato professionalizzante

 

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Circolare n. 73-2023

Oggetto: CCNL Edilizia-Aziende Artigiane: aggiornamento alcuni istituti apprendistato professionalizzante

Il Verbale di accordo 5 settembre 2023 ha previsto l’aggiornamento di alcuni istituti del CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali edili ed affini.
In particolare la regolamentazione dell’apprendistato professionalizzante come definita con la suddetta intesa trova applicazione ai rapporti di apprendistato sottoscritti a partire dal 1° ottobre 2023.
I contratti di apprendistato stipulati anteriormente a tale data continueranno ad essere disciplinati dal trattamento economico e normativo precedentemente previsto che adegueranno la percentuale retributiva a decorrere dal semestre successivo quello in scadenza alla data del 1° gennaio 2024.

La retribuzione dell’apprendista è determinata mediante l’applicazione delle percentuali sotto indicate sul minimo di paga, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, E.v.r. e percentuale per i riposi annui spettante al lavoratore inquadrato al 2° livello.
Per il gruppo 1° e 2° l’applicazione delle percentuali sotto indicate è effettuata sul lavoratore inquadrato nel 3° livello.

Gruppi I sem. II sem. III sem. IV sem. V sem. VI sem. VII sem. VIII sem. IX sem. X sem.
74 76 79 79 86 86 91 91 96 96
74 76 79 79 86 86 91 91 96
74 76 79 79 86 86 91 96
74 76 79 86 91 96

Con riferimento al processo di qualificazione dell’Impresa artigiana edile ed in coerenza con quanto stabilito dalle Parti con il rinnovo del 4 maggio 2022, con il fine di promuovere percorsi di specializzazione professionale dei nuovi dipendenti attraverso l’istituto dell’apprendistato, considerato come strumento principale per l’ingresso dei giovani nel settore, le parti concordano la definizione di un nuovo profilo di “Apprendistato Professionalizzante Specialistico” (art. 9 del CCNL Edilizia Artigianato) e del suo specifico percorso formativo così strutturato:

  • l’impresa, attraverso la predisposizione e la condivisione con il sistema bilaterale formativo delle Scuole Edili/Enti Unificati, pianifica e definisce un Piano Formativo Individuale (PFI) con l’obiettivo di dotare l’apprendista di competenze per svolgere mansioni riferibili ad elevate qualifiche;
  • i corsi professionalizzanti, previsti nel PFI e compresi nel CFN, saranno obbligatoriamente messi a disposizione dalle Scuole Edili/Enti Unificati e saranno usufruibili per l’impresa gratuitamente;
  • Il PFI può prevedere, per i soli Gruppi 1 Sp e 2 Sp, corsi professionalizzanti e di aggiornamento, entro 36 mesi dalla trasformazione del contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato.

Al termine del periodo di “apprendistato professionalizzante specialistico”, il livello di inquadramento degli apprendisti è il seguente:

  •  gli apprendisti operai del 1°gruppo Sp (durata 54 mesi) saranno inquadrati nel 4° o 5°livello,
  •  gli apprendisti operai del 2°gruppo Sp (durata 45 mesi) saranno inquadrati nel 3° o 4°livello,
  •  gli apprendisti operai del 3°gruppo Sp (durata 42 mesi) saranno inquadrati nel 3° livello.

Agli apprendisti assunti in base al presente articolo si applicheranno le percentuali retributive indicate nella tabella sottostante:

Gruppi  I° anno II° anno III° anno Vll° sem. VIII° sem. IX° sem.
1 Sp 78 80 86 91 96 96
2 Sp 78 80 86 91 96
3 Sp 78 80 86 91

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Bergamo, 13 ottobre 2023

 

Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio