Contratto a tempo determinato e Orario di lavoro CCNL Scuole Private Materne – FISM

 

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Circolare n.65-2023

 

Oggetto: Contratto a tempo determinato e Orario di lavoro CCNL Scuole Private Materne – FISM

Il CCNL 1° marzo 2023 che disciplina il trattamento normativo ed economico 2021/2023 per il personale occupato nei servizi dell’infanzia e della prima infanzia delle scuole e degli enti aderenti e/o rappresentati dalla FISM, ha previsto a far data del 1 settembre 2023 una variazione di cui:

  • Percentuale massima dei contratti a tempo determinato (Art. 21.3);
  • Orario del personale docente (Art. 57).

 

Percentuale massima dei contratti a tempo determinato (Art. 21.3)

Il numero massimo di lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a tempo determinato è pari al 30% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato (arrotondato all’unità superiore) in forza al momento dell’assunzione del lavoratore a termine.

Nel computo dei lavoratori assunti a tempo indeterminato non vanno compresi:

  • i contratti di collaborazione anche a progetto;
  • né i lavoratori intermittenti a tempo indeterminato.

Comunque, viene sempre ammessa la possibilità dell’assunzione di personale a termine fino a 2 unità. Il datore di lavoro, che abbia in corso rapporti di lavoro a termine che comportino il superamento nell’Istituto del limite del 30%, è tenuto a rientrare nel predetto limite entro il 31 agosto 2023.

 

Orario del personale docente (Art. 57)

Per il solo personale docente della scuola dell’infanzia inquadrato nel livello retributivo VI, fermo restando l’orario di 32 ore settimanali, al fine di garantire l’estensione temporale del servizio scolastico, può essere richiesto, da parte della Scuola, di svolgere fino a 100 ore aggiuntive per ogni anno scolastico, con il limite massimo di 4 ore aggiuntive la settimana. Il docente, nel rispetto della programmazione dell’attività della Scuola, è tenuto a prestarle.

Le ore aggiuntive di cui al precedente comma sono recuperate durante i periodi di sospensione dell’attività didattica, come permessi giornalieri retribuiti, anche conglobati, secondo quanto riportato dalla seguente tabella: 

Casistica Giorni di permesso aggiuntivi
Orario settimanale su cinque giorni 22 giorni
Orario settimanale su sei giorni 26 giorni

 

I giorni di permesso aggiuntivi di cui al comma precedente saranno riproporzionati in base alle ore aggiuntive effettivamente svolte.

Nel caso in cui la settimana lavorativa sia organizzata su cinque giorni, la giornata nella quale non è prevista la prestazione lavorativa, non può essere imputata a permessi giornalieri retribuiti e non è recuperabile ed è compresa nella retribuzione mensile.

Al personale docente part time, con orario di lavoro non inferiore al 20% dell’orario contrattuale di cui al primo comma del presente articolo, può essere richiesto un prolungamento dell’orario settimanale, fatti salvi gli impedimenti in essere derivanti da altri rapporti di lavoro, con le stesse modalità di cui sopra e con quantità riproporzionata alla sua percentuale di part time.

Fino al 31/08/2023 rimane in vigore quanto previsto dall’art. 57 del CCNL 2016-2018.

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Bergamo, 09 agosto 2023

 

Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio