Nuovi minimi tabellari CCNL Acconciatura ed Estetica

 

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Circolare n. 73-2022

Oggetto: Nuovi minimi tabellari CCNL Acconciatura ed Estetica

In data 10 ottobre 2022, tra CNA – Unione Benessere e Sanità, Confartigianato Benessere-acconciatori, Confartigianato Benessere-estetica, CASARTIGIANI, CLAAI Federmas-Unanem, FILCAMS – CGIL, FISASCAT – CISL, UILTUCS – UIL, è stata stipulata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 8 settembre 2014 per i dipendenti dalle imprese di acconciatura, estetica, tricologia non curativa, tatuaggio, piercing e centri benessere, scaduto il 30 giugno 2016. Vi comunichiamo che le parti hanno convenuto gli incrementi retributivi, da erogarsi in due diverse tranches a partire dal 1° ottobre 2022 e dal 1° febbraio 2023.
Gli importi degli incrementi retributivi, sottoscritte dalle Parti con il Verbale integrativo del 14 ottobre 2022, risultano essere i seguenti:

Aumenti retributivi

Livelli 1° ottobre 2022 1° febbraio 2023 Totale 
1 80,83 34,84 115,47
2 73,84 31,64 105,48
3 70,00 30,00 100,00
4 86,00 28,29 94,29

Nuovi minimi contrattuali

Livelli Retribuzione tabellare al 30 settembre 2022 Retribuzione tabellare dal 1° ottobre 2022 Retribuzione tabellare dal 1° febbraio 2023
1 1.395,99 1.476,82 1.511,46
2 1.275,26 1.349,10 1.380,74
3 1.209,00 1.279,00 1.309,00
4 1.139,90 1.205,90 1.234,19

Una Tantum
A totale copertura del periodo di carenza contrattuale, nei confronti dei soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione della presente intesa (10 ottobre 2022), le Parti hanno convenuto la corresponsione di un importo forfetario a titolo di una tantum pari a 246,00 euro, uguale per tutti i livelli e suddivisibile in quote mensili, o frazioni, relativamente alla durata del rapporto nel periodo interessato (da ritenersi dal 1° luglio 2016 al 30 settembre 2022, in quanto non espressamente indicato dalle Parti).
Si sottolinea che tale somma:

  •  è corrisposta in tre tranches, ovvero
     – 100,00 euro con la retribuzione del mese di novembre 2022;
     –   100,00 euro con la retribuzione del mese di dicembre 2022;
     –  46,00 euro con la retribuzione del mese di marzo 2023;
  • agli apprendisti viene erogata, con le suddette decorrenze, nella misura del 70%;
  • è ridotta proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa “post partum”, part- time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate;
  • va riconosciuta al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento;
  •  è comprensiva dei riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale;
  • è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni dei suddetti importi di una tantum; pertanto, tali importi vanno detratti dalla stessa una tantum fino a concorrenza e cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di ottobre 2022.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Bergamo, 25 ottobre 2022

Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio