Trattamento integrativo e ulteriore detrazione

 

Circolare n.6/2022 Trattamento integrativo e ulteriore detrazione

 

Circolare n. 6-2022

Oggetto: Trattamento integrativo e ulteriore detrazione

La legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di Bilancio 2022) interviene anche sull’art. 1 del DL n. 3/2020 convertito in Legge n. 21/2020, confermando, anche per il periodo d’imposta 2022, il trattamento integrativo ma limitatamente ai titolari di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro per periodo d’imposta e con imposta lorda, determinata sui redditi la cui titolarità dà diritto al trattamento integrativo, di ammontare superiore alle detrazioni dal lavoro spettanti.

L’importo annuo della misura rimane fissato in euro 1.200 da rapportare alla durata del rapporto di lavoro.

La norma (articolo 1 comma 3) riconosce il trattamento integrativo “anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro” a patto che la somma delle seguenti detrazioni sia di importo superiore all’IRPEF lorda.

Nello specifico, sarà necessario considerare l’importo delle seguenti detrazioni IRPEF:

  • Detrazioni per familiari a carico (coniuge, figli, altri familiari) di cui all’articolo 12 comma 1 del TUIR;
  • Detrazioni per redditi da lavoro dipendente ed assimilati di cui all’articolo 13 comma 1 del TUIR;
  • Detrazioni per oneri

              – art. 15, comma 1, lettere a) e b), (detrazioni su interessi per mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021);

             – art. 15, comma 1-ter (detrazioni su erogazioni liberali in denaro a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche);

           –  art. 15, comma 1, lettera c) (detrazione su spese mediche);

          – art. 16-bis (detrazioni per rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, nonché “di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative” per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.

Se l’importo delle detrazioni spettanti supera l’imposta lorda dovuta, il trattamento integrativo continuerà ad essere erogato in misura massima di 1.200 euro. Il calcolo sarà effettuato sulla base della differenza tra le detrazioni sopra elencate e l’Irpef lorda.

 

Trattamento integrativo anno 2021

Fino al 31 dicembre 2021 il trattamento integrativo ex decreto legge 3/2020 spettava soltanto se il reddito complessivo non era superiore a 28.000 euro ed era pari a 1.200 euro annui a decorrere dal 2021 (cento euro annui da gennaio a dicembre).

Per le prestazioni rese dal 1 gennaio 2021, l’ulteriore detrazione fiscale spettava, in misura variabile, al titolare di un reddito complessivo riferito al 2021 superiore a 28.000 euro e non oltre 40.000 euro (nel caso di reddito complessivo non superiore a 28.000 euro trovava applicazione il trattamento integrativo).

 

Ulteriore detrazione

Introdotta sempre dal Decreto Legge numero 3/2020, l’ulteriore detrazione è abrogata ad opera della Legge di Bilancio (articolo 1 comma 3 lettera b). La stessa è pertanto riconosciuta sino al 31 dicembre 2021 compreso.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

 

Bergamo, 18 gennaio 2022

 

Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio