Elemento di Garanzia retributiva e indennità sostitutiva CCNL Pelli e Cuoio

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Circolare n.30-2021

 

Oggetto: Elemento di Garanzia retributiva e indennità sostitutiva CCNL Pelli e Cuoio

 

Con la presente Vi comunichiamo quanto prevede l’art. 12 del CCNL Pelli e Cuoio in merito all’elemento di garanzia retributiva e indennità sostitutiva da riconoscere con la retribuzione di giugno di ciascun anno.

Elemento di garanzia retributiva

Ai fini dell’effettività della diffusione della contrattazione aziendale, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive della contrattazione aziendale stessa e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in base al presente contratto nazionale, sarà riconosciuto un importo a titolo di “elemento di garanzia retributiva”.

L’ importo, pari a euro 240, uguale per tutti i lavoratori, sarà erogato con la retribuzione del mese di gennaio di ogni anno ai lavoratori in forza il 1° gennaio dello stesso anno di erogazione ed aventi titolo in base alla situazione retributiva individuale. Con decorrenza dall’anno 2021, tale importo sarà erogato con la retribuzione del mese di giugno di ogni anno.

L’importo del E.G.R., che è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR, sarà corrisposto interamente:

  • ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno precedente;
  • l’erogazione e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni;
  • sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale.

Indennità sostitutiva

Nelle aziende dove non è stata data applicazione a quanto previsto dalla lettera C) dell’art. 12, con decorrenza dall’anno 2020 verrà erogato a tutti i dipendenti, in forza nel mese di erogazione, un elemento retributivo di euro 110 lorde, con la retribuzione del mese di giugno di ogni singolo anno.

L’importo del suddetto elemento, che è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR, sarà corrisposto interamente ai lavoratori:

  • in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e sarà proporzionalmente ridotto in dodicesimi, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni, per periodi inferiori all’anno;
  • sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale.

Con la sottoscrizione di accordi aziendali e/o vigenti che danno attuazione a quanto previsto dalla lettera C) dell’art.12, l’erogazione del presente elemento economico viene a cessare.

 Nell’eventualità di accordi aziendali che prevedano erogazioni di importi inferiori, a quanto previsto al primo comma, dovrà essere corrisposta l’integrazione sino a concorrenza dei 110 euro lorde.

 Lo Studio rimane a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

 

Bergamo, 22 giugno 2021                                                    

 

Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio