Fringe Benefit anno 2021 raddoppia la soglia di esenzione

Scarica circolare 23/2021

 

 

Circolare n. 23-2021

Oggetto: Fringe Benefit anno 2021 raddoppia la soglia di esenzione

Con la presente, Vi comunichiamo che è stata pubblicata, sul Supplemento Ordinario n. 21 alla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 21 maggio 2021, la Legge n. 69 del 21 maggio 2021 di conversione del DL n. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni).
Tra le varie novità apportate in sede di conversione in legge del Decreto Sostegni, in materia di determinazione del reddito di lavoro dipendente, si segnale l’inserimento del nuovo articolo 6-quinquies con il quale viene disposta la proroga, anche per il periodo d’imposta 2021, dell’innalzamento (dunque, il raddoppio) del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito imponibile.

Il limite di esenzione di euro 258,23, aumentato a euro 516,46 anche per il 2021, è fissato dal comma 3, art. 51 del TUIR e trova applicazione relativamente ai c.d. fringe benefits riconosciuti ai lavoratori con finalità di incentivazione e fidelizzazione. A titolo di esempio, rientrano nella previsione di cui al comma 3, art. 51 del TUIR e, dunque, sono soggetti al limite di esenzione di euro 516,46 con riferimento all’anno 2021:
• i buoni acquisto e i buoni carburante;
• i generi in natura prodotti dall’azienda;
• l’auto ad uso promiscuo, l’alloggio concesso in locazione, in uso o in comodato e i prestiti aziendali;
• l’uso di specifici beni di proprietà dell’azienda quali telefono aziendale, pc, tablet, stampanti o altri dispositivi elettronici aziendali;
• polizze assicurative extra professionali, ecc.

Si ricorda, però che qualora il valore del fringe benefit superi il limite di esenzione, lo stesso concorre interamente a formare il reddito imponibile.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Bergamo, 24 maggio 2021

Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio