Elemento di Garanzia Retributiva (EGR) – CCNL Nettezza Urbana

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Circolare n. 18-2021

Oggetto: Elemento di Garanzia Retributiva (EGR) – CCNL Nettezza Urbana

Con al presente, Si ricorda che il CCNL Nettezza Urbana ha previsto che nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello hai dipendenti a tempo indeterminato o determinato va riconosciuto un elemento economico di garanzia (EGR), nei termini fissati dall’articolo 2, lettera C, comma 8 del CCNL, così come segue:

a) ai lavoratori in forza nel mese di marzo, che non percepiscano, oltre quanto spettante per il vigente CCNL, altri trattamenti economici collettivi o individuali, è riconosciuto con la retribuzione relativa al mese di marzo di ogni anno l’importo annuo procapite di euro 150,00 a titolo di “Elemento di garanzia retributiva” (E.G.R.), in proporzione ai mesi in forza all’azienda nell’anno solare precedente;
b) ai lavoratori, il cui rapporto di lavoro cessi nel corso dell’anno solare, che non percepiscano, oltre quanto spettante per il vigente CCNL, altri trattamenti economici collettivi o individuali, spetta unitamente alle competenze di fine rapporto, quanto previsto dalla precedente lett. a) ricorrendone le condizioni nonché, per l’anno solare in corso, i ratei mensili dell’importo annuo procapite di euro 150,00 a titolo di Elemento di garanzia retributiva” (E.G.R.), in proporzione ai mesi in forza all’azienda.

Ai fini della corresponsione degli importi di cui alle lettere a) e b) del presente comma, le frazioni di mese di servizio almeno pari a 15 giorni sono computate come mese intero, trascurandosi le frazioni inferiori.
Ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale l’E.G.R. è proporzionalmente ridotto in relazione alla ridotta durata della prestazione lavorativa.
Inoltre, L’E.G.R. corrisposto, non è computabile ai fini di alcun istituto contrattuale o legale.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti

Bergamo, 01 marzo 2021

 

Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio