Riduzione tasso medio per interventi di prevenzione anno 2021 –OT23

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Circolare n.15-2021

Oggetto: Riduzione tasso medio per interventi di prevenzione anno 2021 –OT23

Con la presente, Si ricorda che l’articolo 23 delle Modalità per l’applicazione delle tariffe, approvate con D.I. 27 febbraio 2019, prevede una riduzione del tasso medio di tariffa per le aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia. Per poter accedere alla riduzione, l’azienda deve presentare un’apposita istanza “Modulo per la riduzione del tasso medio per prevenzione” (OT23), esclusivamente in modalità telematica, entro 1° marzo 2021, unitamente alla documentazione probante richiesta dall’Istituto.
La domanda può essere presentata a prescindere dall’anzianità dell’attività (minore, uguale o maggiore di un biennio) assicurata nella posizione assicurativa territoriale (PAT), sempreché gli interventi migliorativi siano stati realizzati nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda (in questo caso l’anno 2020).
L’Inail, con nota del 9 luglio 2020, mette a disposizione degli interessati la Guida alla compilazione della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione per l’anno 2021 OT23, di seguito allegato.
Occorre ricordare che il riconoscimento della riduzione è subordinato all’accertamento:

• della regolarità degli obblighi contributivi e assicurativi (DURC);
• all’osservanza delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro;
• e all’attuazione di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro predefiniti dall’Istituto e che vengono considerati validi ai fini della concessione del beneficio in ragione della loro valenza prevenzionale.

Ad ogni intervento è attribuito un punteggio. Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.
Nei primi 2 anni dalla data di inizio attività della PAT, la riduzione è applicata nella misura fissa dell’8%.
La riduzione ha effetto solo per l’anno di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno, in egual misura a tutte le voci della PAT.
Dopo il primo biennio di attività della PAT, la percentuale di riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della medesima PAT, secondo il seguente prospetto:

Lavoratori anno del triennio della PAT    Riduzione
        Fino a 10                                                                   28%
 Da 10,01 a 50                                                                 18%
 Da 50,01 a 200                                                              10%
 Oltre 200                                                                         5%

In caso di accoglimento, la riduzione riconosciuta ha effetto per l’anno in corso alla data di presentazione dell’istanza ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Bergamo, 20 febbrai 2021

Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio