Esonero contributivo per aziende che non richiedono ulteriore Cig

Scarica circolare INPS n.24 11/02/21

 

 

Esonero contributivo per aziende che non richiedono ulteriore Cig

L’Inps, con circolare n. 24 dell’11 febbraio 2021, ha fornito le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo per le aziende che non richiedono ulteriori trattamenti di integrazione salariale, come previsto dall’articolo 12, D.L. 137/2020. Ai fini del riconoscimento dell’esonero, i datori di lavoro debbano aver fruito dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 nel mese di giugno 2020.

L’ammontare dell’esonero è, infatti, pari – ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche – alla contribuzione datoriale non versata per il numero delle ore di integrazione salariale fruite nel suddetto mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.

L’importo dell’esonero così calcolato deve essere riparametrato e applicato su base mensile per un periodo massimo di quattro settimane e non può superare, per ogni singolo mese di fruizione dell’agevolazione, l’ammontare dei contributi dovuti.

Si evidenzia che l’applicazione del beneficio è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

La circolare precisa, inoltre, che, ai fini della legittima applicazione dell’esonero, il datore di lavoro deve attenersi alla disposizione che prevede il divieto di licenziamento per tutto il periodo astrattamente previsto per la fruizione dell’esonero.

Infine, viene chiarito che l’esonero non è cumulabile con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile.