Congedo di paternità obbligatorio e facoltativo (Comma 363)

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Circolare n.2-2021                                                   

Oggetto: Congedo di paternità obbligatorio e facoltativo (Comma 363)

È stata pubblicata sul S.O. n. 46/L alla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020 la Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 contenente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023″. La Legge di Bilancio 2021 entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Tra le varie novità previste, Vi comunichiamo che è stato prorogato anche per l’anno 2021 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, il quale ha diritto ad:

  • un congedo obbligatorio della durata di 10 giorni, da godere anche non continuativo;
  • un congedo facoltativo della durata di 1 giorno, da fruire in accordo con la madre ed in sostituzione di una corrispondenza giornata di congedo di maternità spettante a quest’ultima.

Entrambi possono essere fruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore (in caso di adozione e affidamento nazionale o internazionale).

Si ricorda inoltre che:

  • il congedo può essere fruito anche in modo non continuativo;
  • per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo del padre spetta un’indennità giornaliera a carico INPS, pari al 100% della retribuzione (intendendosi per tale la retribuzione media globale giornaliera, determinata con le stesse regole previste per il congedo di maternità/paternità);
  • per usufruire del congedo (sia obbligatorio che facoltativo) il padre lavoratore è tenuto a comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni prescelti per astenersi dal lavoro, con almeno 15 giorni di preavviso. In sostituzione della forma scritta è possibile utilizzare, se presente, il sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.

In caso di richiesta del congedo facoltativo, il lavoratore deve allegare alla stessa una dichiarazione della madre da cui emerge che la stessa non intende fruire del congedo di maternità per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre, con conseguente riduzione del congedo medesimo. Tale comunicazione deve essere trasmessa, dal lavoratore, anche al datore del lavoro della madre.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti

Bergamo, 18 gennaio 2021                                                  

      Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio