Congedi COVID_19 in caso di quarantena scolastica dei figli under 14

 

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Circolare n.31-2020

Oggetto: Congedi COVID_19 in caso di quarantena scolastica dei figli under 14

Con la presente, comunichiamo che art. 5 del DL 111/2020, contenente disposizioni urgenti per l’avvio dell’anno scolastico a fronte dell’emergenza epidemiologica da COVID_19, ha previsto che un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni 14, disposta dal dipartimento di prevenzione dell’Asl territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico, nonché nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati.

È, altresì, possibile svolgere la prestazione di lavoro agile se il contatto si è verificato all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.

L’Inps, con la circolare n. 116/2020, ha fornito le istruzioni per la fruizione del congedo indennizzato COVID19 per quarantene dei figli, da parte dei genitori lavoratori dipendenti che necessitano di astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, in concomitanza del periodo di quarantena scolastica

Si precisa, che i destinatari del congedo COVID-19 per quarantena sono solo i genitori lavoratori dipendenti, rimanendo pertanto esclusi i genitori lavoratori autonomi nonché i genitori iscritti alla Gestione Separata Inps. Per poter fruire del congedo COVID-19 per quarantena dei figli, il genitore richiedente deve essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

  • avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
  • non svolgere lavoro in modalità agile durante i giorni di fruizione del congedo COVID-19 per quarantena dei figli;
  • il figlio, per il quale si fruisce il congedo, deve essere minore di 14 anni;
  • il figlio deve essere convivente durante tutto il periodo di fruizione del congedo;
  • il figlio per il quale si fruisce il congedo deve essere stato messo in quarantena con provvedimento del Dipartimento di prevenzione dell’Asl territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno degli ambiti sopra richiamati.

Ai fini della convivenza del minore, sussiste quando il figlio ha la residenza anagrafica nella stessa abitazione del genitore richiedente. Pertanto, qualora il genitore ed il figlio risultano all’anagrafica in due abitazioni diverse, il congedo non può essere fruito, nel caso di affidamento o di collocamento del minore, la convivenza è desunta dal provvedimento di affidamento o di collocamento al genitore richiedente il congedo.

Il congedo COVID-19 per quarantena può essere fruito per i periodi ricadenti nell’arco temporale compreso tra il 9 settembre e il 31 dicembre 2020 e la durata massima del congedo coincide con il periodo di quarantena disposto dal provvedimento del Dipartimento di prevenzione dell’Asl territorialmente competente.

Il congedo è fruibile durante tutti i periodi di quarantena disposti per i figli dal Dipartimento di prevenzione, pertanto anche in caso di proroghe del provvedimento o di nuovi provvedimenti Asl emessi per lo stesso figlio oppure per un altro figlio convivente. Viceversa, nell’ipotesi in cui vi siano più provvedimenti che dispongono periodi di quarantena scolastica, parzialmente sovrapposti e relativi allo stesso figlio o ad altri figli, per ogni giorno di sovrapposizione viene, comunque, corrisposta un’unica indennità. Il congedo può essere richiesto per tutto il periodo di quarantena ovvero per una parte dello stesso.

Laddove sussista il diritto a tale congedo in capo a entrambi i genitori conviventi con il figlio, gli stessi possono alternarsi nella relativa fruizione. Per i giorni di congedo COVID-19 per quarantena fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata sulla base delle medesime regole previste per il congedo parentale. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Sono indennizzabili solamente le giornate lavorative ricadenti all’interno del periodo di congedo richiesto. L’indennità è erogata dal datore di lavoro tramite conguaglio ovvero tramite pagamento diretto. In tale ultima ipotesi, l’indennità costituisce, comunque, reddito di lavoro dipendente imponibile ai fini fiscali.

La domanda di congedo COVID-19 per quarantena dei figli va presentata esclusivamente in modalità telematica. Nella domanda vanno indicati gli elementi identificativi del provvedimento di quarantena disposto dal Dipartimento di prevenzione dell’Asl territorialmente competente e, qualora il richiedente non sia ancora in possesso del provvedimento, dovrà fornire, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, gli elementi identificativi dello stesso, a pena di reiezione della domanda.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Bergamo, 02 novembre 2020           

 

               Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio