Prospetto Informativo Disabile

circolare n.7-2020

 

Circolare n.7-2020

 

Oggetto:  Prospetto informativo disabile

Con la presente Vi comunichiamo che, entro il 31 gennaio 2020, i datori di lavoro con 15 o più dipendenti hanno l’obbligo di presentare esclusivamente per via telematica al servizio provinciale competente, il prospetto informativo disabile, indicando la propria situazione occupazione rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle categoria protette, insieme ai posti di lavoro e alle mansioni disponibili come previsto dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68. 

Si ricorda che, il prospetto informativo non debba essere inviato tutti gli anni, ma solo qualora, rispetto all’ultimo invio, vi siano stati cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.

Si fa presente,  che, anche le aziende rientranti nella categoria 15-35 dipendenti sono tenute alla presentazione del prospetto informativo già al raggiungimento della 15° unità.

Pertanto, i datori di lavoro pubblici e privati che occupano a livello nazionale almeno 15 dipendenti al 31 dicembre 2019, e quelli che hanno modificato la situazione occupazionale, purché la variazione sia tale da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, dovranno inoltrare il prospetto informativo disabili entro il 31 gennaio 2020.

Nel  prospetto informativo dovrà essere indicato:

  • il numero complessivo dei lavoratori dipendenti;
  • il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva;
  • i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili.

È opportuno chiarire che si ha “variazione occupazionale” quando l’impresa, per effetto di nuove assunzioni, raggiunga i 15 dipendenti o venga variata la fascia (15-35, 35-50, maggiore di 50 dipendenti) entro la quale si situava la precedente soglia occupazionale.

Ai fini del computo ricordiamo che, non sono computabili i:

  • lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi;
  • disabili;
  • soci di cooperative di produzione e lavoro;
  • dirigenti;
  • lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore (in caso di somministrazione di lavoratori disabili per missioni di durata non inferiore a dodici mesi, il lavoratore somministrato è computato nella quota di riserva);
  • lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero per la durata di tale attività;
  • soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
  • lavoratori a domicilio;
  • gli apprendisti.

Lo  Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Bergamo, 25 gennaio 2020

               Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio